Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.38287 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1561-2017 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE T*****-ASL T*****, elettivamente domiciliate in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo studio dell’avv.to GIANLUCA CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti ALESSANDRO ANGELINI, e DOMENICO PRATO;

– ricorrente –

contro

DUSSMANN SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. FAA’

DI BRUNO, n. 52 presso lo studio dell’avvocato ARTURO IANNELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA VITALE, CONCETTA ROSARIA VITALE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1823/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Dussmann Service srl conveniva in appello la Asl Torino *****, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’azienda, revocando il provvedimento monitorio, e determinando il dovuto a carico della ASL Torino ***** nella minor somma di Euro 685.284,44, oltre interessi legali sul capitale, condannando l’opposta a restituire quanto ricevuto oltre il dovuto e imputando le spese processuali anche della fase ingiuntiva all’azienda ospedaliera nella misura del tre quarti del totale con compensazione della parte rimanente.

La società appellante, infatti, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo a carico della Asl Torino ***** per l’importo di Euro 866.178,07, oltre interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5. La somma era dovuta per il servizio di ristorazione per i degenti e i dipendenti del presidio ospedaliero di ***** che la società si era aggiudicata a seguito di pubblico incanto per un periodo di 48 mesi. La Asl Torino ***** non aveva ottemperato al pagamento di alcune fatture, mentre altre numerose fatture relative a servizi ausiliari erano state pagate in ritardo, determinando l’addebito di interessi di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002 anche questi inutilmente fatturati.

2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Asl Torino *****, evidenziando che era effettivamente dovuto alla controparte l’importo di Euro 531.877,78, già pagato, mentre nulla doveva essere riconosciuto per la rivalutazione e l’adeguamento Istat, mentre per gli interessi moratori vi erano pattuizioni espresse che escludevano l’applicazione dei tassi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e, dunque, si doveva far riferimento al tasso legale ordinario.

3. Il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo la debenza a favore della Dussmann Service srl del minore importo di Euro 685.284,44, ritenendo quanto agli interessi di mora che le parti avessero concordato in modo espresso la deroga al disposto del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 pattuendo che il saggio dell’interesse di mora applicabile sarebbe stato quello legale e non quello indicato dalla norma richiamata. Tale clausola non poteva ritenersi nulla ai sensi del citato D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 7 perché l’opposta su cui incombeva l’onere della prova nulla aveva dedotto sulle gravi iniquità della clausola. Infine, il Tribunale dichiarava inammissibile perché nuova la domanda formulata dalla convenuta opposta, volta ad ottenere ulteriori somme, in quanto nella richiesta di decreto ingiuntivo gli interessi erano stati calcolati solo sull’imponibile invece che sul totale della fattura.

4. La Corte d’Appello di Torino accoglieva l’impugnazione della Dussmann Sevice srl e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, revocava il decreto ingiuntivo pronunciato nel giugno del 2012 a carico dell’azienda Asl Torino ***** e accertava l’entità complessiva del credito della Dussmann Sevice srl in Euro 866.178,07, già versato dalla debitrice nel corso del giudizio di primo grado con gli accessori dovuti ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

La Corte d’Appello di Torino, richiamati D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 5 e 7 e le modifiche intervenute a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 192 del 2012, evidenziava che il legislatore aveva inteso tutelare il credito nelle transazioni commerciali in linea con la normativa comunitaria al fine di combattere i ritardi di pagamento immotivati rispetto al concreto articolarsi del rapporto negoziale, in modo da evitare crisi di liquidità alle imprese, mediante la previsione di tassi di interesse di mora adeguatamente risarcitori. Sulla base di tale premesse la Corte d’Appello di Torino rilevava che dal contesto delle condizioni dettate per entrambi i contratti di appalto non si ricavava alcuna indicazione utile a giustificare la riduzione del tasso dell’interesse da ritardo rispetto alla previsione normativa applicabile al tipo di rapporto negoziale concluso. Il contenuto letterale delle due clausole derogatorie non offriva alcun elemento utile di valutazione, limitandosi alla previsione dell’applicazione del tasso di interesse ordinario, invece di quello di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002. L’azienda appaltante non aveva fornito alcuna giustificazione circa la riduzione del tasso di interesse moratorio e considerato il contesto commerciale in cui dette clausole si inquadravano l’entità economiche e la durata dei rapporti non era possibile considerare in concreto giustificata di per sé la pattuizione del tasso degli interessi moratori entro la misura ordinaria del codice civile. La ditta appaltatrice, infatti, non aveva avuto alcuna possibilità in concreto di intervenire sulla clausola, potendo confidare solo sulla correttezza e sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei contratti. La rilevanza e la continuità dei rapporti instaurati, unitamente alle caratteristiche delle prestazioni concordate costituite in forte prevalenza dell’attività di manodopera (con relativa esposizione mensile per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri nei confronti dell’INPS e dell’INAIL) rendeva particolarmente importante il rispetto dei termini di pagamento convenuti e non equa, in mancanza di indicazioni diverse totalmente assenti nella specie, la compressione del risarcimento da ritardo predeterminato attraverso l’individuazione del tasso degli ridotto degli interessi moratori. Il valore complessivo dei contratti e la loro durata confermava il carattere decisamente ingiusto per l’appaltatrice della scelta immotivata dell’azienda sanitaria, tale da rendere nella sostanza irrilevante economicamente il ritardo nel pagamento e inconsistente la contropartita risarcitoria automatica non adeguatamente bilanciata dalla possibilità di ottenere il riconoscimento del risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224 c.c., u.c. Inoltre, l’esecuzione del rapporto contrattuale dimostrava il ritardo cronico dell’azienda sanitaria nei pagamenti, confermando la grave iniquità dell’accordo sugli interessi di mora.

In conclusione, secondo la Corte d’Appello sussistevano con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali di appalto i presupposti normativi per una pronuncia di nullità D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 7 delle clausole prevedenti una misura del tasso degli interessi di mora applicabile diversa da quella prevista dal suddetto decreto con sostituzione ex art. 1419 e 1339 c.c. della previsione normativa idonea a ricondurre ad equità il contenuto degli accordi sul punto.

La Corte d’Appello di Torino rigettava invece la domanda relativa al riconoscimento degli interessi di mora anche sugli importi costituenti l’IVA in quanto la domanda relativa agli interessi doveva ritenersi nuova come rilevato dal Tribunale e dunque inammissibile.

5. L’azienda Sanitaria Locale Torino ***** ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

6. La società Dussman service S.r.l. si è costituito con controricorso.

7. La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

8. Il collegio a seguito della discussione in camera di consiglio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. per la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare.

9. In particolare è necessario interpretare la disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 5 e 7 ratione temporis applicabile anche al fine di valutare l’eventuale grave iniquità della clausola di deroga al tasso degli interessi moratori previsti dal medesimo D.Lgs. n. 231 del 2002.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo perché venga trattata in udienza pubblica.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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