Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38306 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5790-2020 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato CRUPI PASQUALE MARIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DELL’ALPI SALVATORE, FARANDA RICCARDO;

– ricorrente –

contro

AYS AT YOUR SERVICE SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3104/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO

Che:

1. con ordinanza 10 dicembre 2019, la Corte d’appello di Roma correggeva, ad istanza di B.G., l’errore materiale della sentenza della stessa Corte 19 aprile 2019 n. 1833 (che ne aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado, di revoca dei due decreti ingiuntivi ottenuti dalla lavoratrice in danno della società datrice A.T.S. s.r.l., in accoglimento dell’opposizione di questa), nel capo di condanna della prima alle spese, in favore della seconda, di Euro 2.000,00 (come in motivazione), anziché correttamente in Euro 1.000,00 (in dispositivo), per la prevalenza del secondo (per la pubblicità conseguente alla sua lettura in pubblica udienza) sulla prima, in assenza di condanna sulle spese (“nulla spese”), in considerazione del”/a natura amministrativa del procedimento”;

2. con atto notificato il 6 febbraio 2020, la lavoratrice ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., mentre A.T.S. s.r.l., ritualmente intimata, non svolgeva attività difensiva;

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per la mancata pronuncia sulle spese legali espressamene richiesta da B.G., per la natura conteziosa del procedimento di correzione, attesa l’opposizione ad essa della società datrice (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha quindi, rispetto a quest’ultima, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo in ordine al regolamento degli interessi in contestazione: essendo espressamente prevista l’impugnabilità delle parti corrette dall’art. 288 c.p.c., comma 4, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (Cass. 17 maggio 2010, n. 1234; Cass. 12 gennaio 2017, n. 608);

3.1. infatti, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; sicché, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi (Cass. 14 marzo 2007, n. 5950; Cass. 27 giugno 2013, n. 16205; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5733);

3.2. diverso è invece il caso dell’ordinanza, con la quale la corte di merito rigetti l’istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità, ben impugnabile con ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l’effetto, impugnabile con il rimedio stabilito dall’art. 288 c.p.c., comma 4, ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3986);

3.3. tuttavia, costituisce deroga al principio di non ricorribilità per cassazione in via straordinaria dell’ordinanza di correzione materiale l’ipotesi in cui essa, nel disporre tale correzione ai sensi dell’art. 288 c.p.c., abbia condannato una delle parti al pagamento delle spese del corrispondente procedimento; perché detta statuizione (non essendo consentita nel procedimento di correzione alcuna pronuncia sulle spese processuali, nell’impossibilità di individuare una parte vittoriosa ed una soccombente) ha non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, non essendo impugnabile con il rimedio previsto dal citato art. 288, u.c., preordinato esclusivamente al controllo di legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (Cass. 18 novembre 2016, n. 23578; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4610);

3.4. la ritenuta inammissibilità del rimedio impugnatorio straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, è coerente, per le ragioni dette, con il risalente (fin da Cass. 8 luglio 1983, n. 591) e consolidato insegnamento di questa Corte (Cass. s.u. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; Cass. s.u. 27 novembre 2019, n. 31033; Cass. 22 giugno 2020, n. 12184; in senso contrario, peraltro citando la medesima giurisprudenza: Cass. 5 luglio 2019, n. 18221), qui da ribadire, secondo cui, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 391- bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto, trattandosi di procedimento di natura amministrativa, non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio;

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la parte vittoriosa, rimasta intimata, né raddoppio del contributo unificato, non applicandosi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per esenzione del processo risultante dagli atti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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