Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38307 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21691-2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso da sé medesimo;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA N. 86, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

L’avvocato A.G. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia depositata il 22 aprile 2016, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal ricorrente contro M.V., per la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in favore del convenuto, domanda da quest’ultimo contestata anche nell’an della pretesa.

Resiste con controricorso M.V.. Con atto datato 7 marzo 2018 i difensori del controricorrente hanno dichiarato di rinunciare al mandato loro conferito.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto tra i documenti allegati non vi è l’indicazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, documento di cui l’art. 369 c.p.c. prevedrebbe il deposito entro venti giorni dalla notificazione del ricorso a pena di inammissibilità del medesimo. Al riguardo va precisato che l’art. 369 c.p.c., u.c. prescrive al ricorrente di chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria di questa Corte del fascicolo d’ufficio e che la richiesta deve essere depositata insieme al ricorso, ma non sanziona il mancato deposito con l’improcedibilità (come invece fa per gli atti elencati al comma 2).

2. Il ricorso contesta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14”, avendo la Corte d’appello errato nel dichiarare sic et simpliciter inammissibile il ricorso sul presupposto che la controversia verteva anche sull’an della richiesta.

Il motivo è fondato. Come hanno affermato le sezioni unite con la pronuncia n. 4485/2018, “la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur”.

3. Il ricorso va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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