Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38311 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8785-2018 proposto da:

L.C.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello 6, presso lo studio dell’avvocato Virginio Manfredi Frattarelli, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avvocato Luca Rocchi;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17199/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– L.C.E. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che, quale giudice d’appello, ha dichiarato inammissibile il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 48201/2014 per tardività dell’impugnazione;

– in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che la sentenza impugnata era stata depositata il 14 novembre 2014 e che, pertanto, l’impugnazione proposta in data 10 novembre 2015, sul presupposto che la sentenza fosse stata, invece, depositata il 10 aprile 2015, era tardiva perché effettuata oltre il termine di 6 mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c. per i procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, ex art. 46, comma 17 e art. 58, comma 1);

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Roma Capitale.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 133 c.p.c., comma 1 e dell’art. 327 c.p.c. per avere il Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, erroneamente applicato il cit. art. 133 c.p.c., richiamando il precedente costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 18569/2016;

– assume il ricorrente che la sentenza appellata recava la data di deposito del 10 aprile 2015 segnata dal timbro e firma del cancelliere mentre nessuna attestazione accompagnava l’indicazione della data del 14 novembre 2014;

– nel caso di specie non era applicabile, ad avviso del ricorrente, la soluzione adottata dalla Corte di cassazione nel precedente n. 18569/2016, richiamato dal Tribunale, sul diverso presupposto di fatto costituito dalla discrepanza tra la data di deposito e la data di pubblicazione, poiché nel caso oggetto della citata pronuncia entrambe le date erano accompagnate da timbro e firma del cancelliere;

– nel caso di cui al presente ricorso, invece, l’unica data accompagnata da timbro e dalla firma del cancelliere è quella del deposito avvenuto il 10 aprile 2015;

– la censura è fondata;

– dispone l’art. 133 c.p.c., comma 1, che la sentenza è resa pubblica mediante il deposito nella cancelleria del giudice;

– nel caso di specie il deposito è inequivocabilmente avvenuto il 10 aprile 2015, come attestato dal timbro con la data e la firma del cancelliere, attraverso le sole indicazioni idonee, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2, a dare atto del deposito cui segue la comunicazione alle parti;

– ne consegue che solo a partire dall’esecuzione di tali adempimenti, risalenti al 10 aprile 2015 e non al 14 novembre 2014, data rispetto alla quale difetta sia l’attestazione di deposito che la data e la firma del cancelliere, la sentenza era appellabile;

– conseguentemente il gravame depositato il 10 novembre 2015 deve essere considerato tempestivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., tenuto conto che nel caso di specie il termine di sei mesi ricomprendeva pure la sospensione feriale;

– il ricorso va, quindi, accolto e la pronuncia impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che riesaminerà l’appello alla luce dei richiamati principi processuali e provvederà, altresì, alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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