LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21307-2019 proposto da:
DRORYS SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GARGIONE;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA MARIA LANDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 940/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/6/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22/6/2018 la Corte d’Appello di Salerno ha respinto il gravame interposto dalla società Drorys Sud s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Salerno n. 878 del 2007, di accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata dal Consorzio per la gestione dei servizi di Salerno (C.G.S.) società consortile a r.l. di pagamento di somma a titolo di corrispettivo per l’attività svolta nel periodo dal 1997 al 1999, attesa la tardività della proposta opposizione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Drorys Sud s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Consorzio, che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112,149,641 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 4 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia confermato la pronunzia di inammissibilità – per tardività – dell’opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di controparte, con erroneo riferimento alla data di presentazione del ricorso all’ufficiale giudiziario e senza che risulti da controparte depositato in atti l’avviso di ricevimento dell’effettuata notificazione a mezzo posta.
Lamenta che, con “evidente vizio di ultra petizione”, la corte di merito ha erroneamente “pronunciato d’ufficio la tardività dell’opposizione…nonostante il Consorzio odierno resistente non avesse mai sollevato la relativa eccezione… ed in assenza di elementi certi dai quali rilevare la effettiva data di notifica, ovvero l’avviso di ricevimento che perfeziona il processo notificatorio… atteso l’ingiustificato ed omesso deposito dell’avviso di ricevimento… da parte del Consorzio”.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che, “come già chiarito espressamente dalla Suprema Corte adita”, il “timbro postale riportato sulla busta in quanto “indicante” solo ed esclusivamente la data di smistamento del plico presso il competente ufficio postale… che ha successivamente curato la consegna alla società deducente” è inidoneo a far “desumere l’esatto dies a quo di decorrenza del termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui è causa”.
Lamenta non essersi dalla corte di merito al riguardo considerato, da un canto, il “contegno processuale assunto dal Consorzio che non ha mai “tempestivamente” sollevato alcuna eccezione in tal senso”; e, per altro verso, che l'”omessa produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, il cui onere di deposito era ravvisabile unicamente in capo al Consorzio (l’avviso di ricevimento viene restituito al notificante…) non consentiva di poter individuare con certezza l’esatto momento dal quale computare la decorrenza del termine di cui all’art. 641 c.p.c. per la proposizione dell’opposizione, con conseguente insussistenza di ogni e qualsiasi condizione di legge che potesse legittimare una pronuncia d’ufficio sulla tardività della medesima opposizione in assenza di una specifica eccezione in tal senso da parte del Consorzio opposto”.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, atteso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita (v., da ultimo, Cass., 27/10/2017, n. 25552), il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine prescritto dall’art. 641 c.p.c. solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell’opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, non potendo adottare analoga statuizione officiosa laddove sia noto soltanto il dies ad quem, presumendo tale tardività in assenza di dati significativi da quali si evinca l’effettivo recapito al destinatario (cfr. Cass., 21/5/2019, n. 13594; Cass., 24/11/2011, n. 24858).
Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto -presupponendo quindi che quest’ultimo non sia divenuto irrevocabile-, l’opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo d’impugnazione, non essendo pertanto soggetta alla relativa disciplina, sicché la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di relativa improcedibilità ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell’opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell’opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass., 13/7/2015, n. 14582; Cass., 1/4/2014, n. 7528; Cass., 9/1/2013, n. 348; Cass., 1/10/2012, n. 16673; Cass., 15/7/2009, n. 16540. Cfr. altresì, con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, Cass., Sez. 22/10/2013, n. 23923; Cass., 26/6/2008, n. 17495; Cass., 21/12/2004, n. 23711; Cass., 5/7/2002, n. 9810. E già Cass., Sez. Un., 16/1/1985, n. 84).
Si è altresì precisato che, in quanto volta a dimostrare l’inesistenza del giudicato interno, tale produzione deve ritenersi consentita anche in appello, non ostandovi il divieto posto dall’art. 345 c.p.c., comma 3, (il quale si riferisce ai mezzi di prova, vale a dire alle deduzioni ed alle produzioni necessarie per la dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, e non è pertanto applicabile all’adempimento in esame), avente ad oggetto non già un documento probatorio, ma un atto processuale la cui acquisizione, escludendo l’irrevocabilità del decreto opposto, consente di procedere all’esame nel merito della domanda avanzata nel procedimento monitorio (v., da ultimo, Cass., 13/7/2015, n. 14582).
Orbene, pur dando atto che “la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e può non corrispondere all’effettivo recapito al destinatario, anche successivo”, nell’affermare che “per verificare che l’opponente abbia rispettato il termine di rito di 40 giorni, come richiede l’art. 641 c.p.c.”, nella specie l'”unico dato cui riferirsi è quello apposto sulla busta che risulta allegata dalla parte opponente, ove è presente il timbro a stampa che reca la data del 12/4/2007", la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il 2 motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione, facendo dei suindicati disattesi principi di applicazione, procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il 1 motivo, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021