Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38339 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ESPISITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19719-2017 proposto da:

VIGILANTES GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORONZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 1049/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato la Vigilantes Group s.r.l. al pagamento in favore di C.C. della somma di Euro 16.289,00 quale rimborso spese, ai sensi degli artt. 99 e 100 del c.c.n.l., per essere stato inviato a svolgere le sue mansioni di guardia giurata a Teramo distante circa 50 Km dalla sua abitazione o comunque dal luogo di lavoro assegnatogli.

2. La Corte territoriale ha posto in rilievo che l’art. 99 del c.c.n.l. al comma 1 esplicita un obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a una sede prossima alla sua abitazione o dimora e che tale obbligo verrebbe meno solo in relazione all’esistenza di esigenze di servizio che non ne consentano l’adempimento. Ha osservato poi che, a fronte di tale impegno del datore di lavoro, la norma collettiva esclude che il lavoratore possa pretendere rimborsi o trasferte per raggiungere la sede di lavoro dalla sua abitazione. Ha evidenziato tuttavia che il divieto di rimborso spese non sarebbe assoluto atteso che il successivo art. 100 del c.c.n.l. ha previsto il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere un’indennità nel caso in cui venga inviato a prestare servizio, temporaneamente, a più di 10 km dai confini dei comuni dove esercita l’attività ovvero quando sia mandato in missione al di fuori dell’area di azione dell’Istituto. Ha ritenuto poi che, essendo la dimora il luogo attorno al quale deve essere individuata la sede di lavoro, correttamente il giudice di primo grado aveva verificato quali erano le sedi prossime alla dimora del lavoratore. Ha quindi posto in evidenza che le sedi assegnate al lavoratore per oltre dieci anni rispettavano tali condizioni mentre le destinazioni in relazione alle quali era stato chiesto il pagamento del compenso, pur trovandosi nella Provincia di Teramo, erano tuttavia molto distanti rispetto alle altre. Inoltre, ha sottolineato che, all’atto dell’assegnazione di queste ultime, non erano state evidenziate le esigenze di servizio che ne giustificavano la destinazione. Ha ritenuto che la società non avesse chiarito in cosa aveva ravvisato il denunciato travisamento delle prove testimoniali e che non erano state allegate ragioni tali da poter far escludere l’esistenza del motivo illecito accertato dal primo giudice. Con riguardo ai conteggi la Corte territoriale ha accertato che le contestazioni erano tardive e perciò inammissibili e che, comunque, l’eccezione formulata era infondata.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Vigilantes Group s.r.l. affidato a due motivi ai quali ha resistito con controricorso C.C.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 80 del c.c.n.l.. Istituti di vigilanza privata 8.1.2002 e degli artt. 99 e 100 dell’Accordo dell’8.4.2013. Sostiene la ricorrente che il contratto collettivo non contiene alcun obbligo per il datore di lavoro di impiegare i dipendenti in luoghi prossimi alla dimora e che in tal senso la disposizione collettiva Formula un mero auspicio. Inoltre, deduce che, tenuto conto anche della durata dell’assegnazione protrattasi per quasi due anni, questa non poteva essere assimilata ad una trasferta poiché sarebbe priva del requisito della temporaneità. Sottolinea che la sede assegnata è la stessa concordata all’atto dell’assunzione trattandosi comunque di comuni appartenenti alla provincia Teramo. Osserva che l’espressione “normali località di lavoro” ben consentirebbe l’assegnazione a comuni diversi purché nell’ambito della medesima provincia ed allega che l’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per lo svolgimento dell’attività aveva ad oggetto l’intera provincia tanto che le comunicazioni erano indirizzate al Centro dell’impiego di Teramo e sottolinea che, all’atto dell’assunzione, era stata indicata la zona territoriale di Teramo assegnatagli e non una singola sede.

5. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole, ancora una volta, la violazione e falsa applicazione degli art. 80 citato e dell’art. 100 dell’Accordo di rinnovo 8 aprile 2013 e si deduce, seppure in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto inammissibili le censure formulate avverso i conteggi, comunque già avanzate sin dal primo grado di giudizio, e si insiste per la fondatezza e l’accoglimento.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

6.1. Va qui ribadito, in generale, che nstituto della trasferta si caratterizza proprio per il fatto che si tratta di una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa ed il compenso è volto a ristorare dei disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Ai fini dell’insorgenza del diritto non rileva che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza del lavoratore siano diverse da quelle in cui si svolge l’attività lavorativa. Tali luoghi non sono infatti rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico (cfr. Cass. 08/07/2020, n. 14380).

6.2. Per aversi trasferta è dunque necessario che il lavoratore sia trasferito in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l’attività lavorativa; che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo; che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore. Esiste poi la categoria dei c.d. “trasferisti abituali” da individuare in quei lavoratori subordinati che sono destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale (cfr. tra le altre Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n. 28162 oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). Sia che si tratti di trasfertisti “occasionali” che di trasfertisti “abituali”, è indubbio che la trasferta è una situazione che rende di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell’interesse del datore di lavoro.

6.3. La cosiddetta trasferta si distingue poi dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro (cfr. Cass. 14/08/1998 n. 8004 e Cass. 02/10/2008 n. 24658 su differenza tra trasferta e trasferimento).

6.4. Va inoltre rammentato che questa Corte si è confrontata con la norma collettiva in esame (art. 56 del c.c.n.l. degli Istituti di Vigilanza Privata del 1995 che disciplina la missione e la trasferta poi riprodotto senza modifiche nei successivi contratti – art. 79 del c.c.n.l. del 2002 ed art. 99 dell’Accordo di rinnovo del c.c.n.l. del 2013) – ed ha, condivisibilmente, ritenuto che l’espressione contenuta nel comma 1 – che prevede che, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, gli Istituti “impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora” – non impone al datore di lavoro di assegnare al lavoratore una sede prossima alla propria abituale dimora ma è espressione di una direttiva programmatica essendo subordinata la sua attuazione alla compatibilità con “le particolari esigenze che caratterizzano il servizio” (cfr. C:ass. 22.5.2013 n. 12575 e già Cass. 20.6.2003n. 9899).

6.4. Se nell’assegnazione della sede il datore di lavoro deve orientare la sua decisione contemperando, ove possibile, anche le esigenze del lavoratore resta fermo il principio che nulla è dovuto a quest’ultimo per gli spostamenti necessari a raggiungere dalla propria abitazione la “sede o comando dell’Istituto” o le “località di lavoro previste all’atto dell’assunzione o successivamente assegnate” (art. 79, comma 2 e art. 99 comma 2 del c.c.n.l. citati) salvo che lo spostamento non sia riconducibile ad una vera e propria trasferta. Si tratta di regola che rimane valida anche nel caso in cui, in corso di rapporto, muti la località di svolgimento del servizio, ad esempio per effetto di un trasferimento, ovvero il lavoratore muti il suo luogo di abitazione.

6.5. In sostanza il tempo necessario per raggiungere la sede “normale” di lavoro resta a carico del lavoratore e solo nel caso di modifica per “giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata” (artt. 80 c.c.n.l. 2002 e 100 c.c.n.l. 2013) vi è diritto al rimborso spese per la durata della trasferta. In definitiva la norma traccia i contorni dell’istituto della trasferta che si configura appunto nel caso in cui l’invio del lavoratore a più di dieci km dai “comuni considerati normale località di lavoro” sia temporaneo e sussista un’esigenza datoriale, giustificata e verificabile, che sia transitoria e di breve durata. 6.6. Alla luce di tali premesse risulta errata, allorgol’interpretazione data dalla Corte di appello alla norma collettiva poiché ravvisa un obbligo per il datore di lavoro nell’assegnazione della sede più prossima al luogo di abituale dimora del lavoratore laddove invece, come si è ricordato, si tratta di una mera indicazione programmatica che impone la considerazione delle possibili alternative. Un bilanciamento tra esigenze di servizio ed esigenze del lavoratore. L’individuazione di una località vicina costituisce un intento programmatico, una tensione, ma non un obbligo.

6.7. Inoltre, la Corte finisce per sovrapporre istituti tra loro differenti (la trasferta ed il trasferimento) e non considerai che solo un’assegnazione temporanea a località diversa e più lontana è compensata proprio a cagione della temporaneità dell’esigenza e del disagio. L’art. 100 del c.c.n.l. del 2013, al pari del precedente art. 80 del c.c.n.l. del 2002, nell’individuare lo spostamento minimo in base al quale è ravvisabile una trasferta (“almeno dieci chilometri (…) dai confini dei comuni considerati normale località di lavoro”) non prescinde dalla temporaneità dello stesso, elemento questo che caratterizza e distingue la trasferta dal trasferimento. Solo nell’ipotesi di trasferta sussiste il diritto al compenso rivendicato.

6.8. Tale vizio originario di interpretazione delle norme collettive finisce per travolgere l’intero ragionamento svolto dalla Corte di appello anche laddove si confronta con la circostanza che la sede di lavoro contrattualmente individuata tra le parti era la provincia di Teramo mentre le località in cui effettivamente era svolto il servizio erano, nell’ambito della provincia/comuni più o meno vicini alla abituale dimora del lavoratore.

6.7. Va tuttavia precisato che la norma collettiva ha riguardo “alla sede o comando dell’Istituto o alle località di lavoro previste all’atto dell’assunzione o successivamente assegnate” (art. 99 comma 2 cit.) ed allo stesso modo il successivo art. 100 al comma 2 utilizza come parametro per l’individuazione del trattamento di trasferta spettante la “distanza abitualmente percorsa (…) per recarsi alla sede o comando dell’Istituto alla normale località di lavoro”. Le parti sociali, nella consapevolezza delle peculiarità dell’attività di vigilanza e delle sue concrete modalità di svolgimento, non necessariamente connesse alla sede della società ma più frequentemente collegate ai servizi da svolgere presso specifici clienti, hanno inteso valorizzare le modalità effettive con le quali è prestato il servizio dal lavoratore per individuare la trasferta indicando come parametro anche la “normale località di lavoro”. Ed è proprio la “località di lavoro” che ai sensi della lett. d) dell’art. 68 del c.c.n.l. del 2013 deve essere indicata nel contratto di assunzione. La Corte di appello, pur dando atto che nello specifico la località di lavoro indicata nel contratto era appunto la “Provincia di Teramo”, contraddittoriamente poi ritiene che in assenza di specifiche ragioni di servizio l’odierno controricorrente non avrebbe potuto essere indistintamente assegnato a qualsiasi località, seppur rientrante nella provincia stessa. Si verifica, in tal modo, una sovrapposizione tra due distinte nozioni. Quella di sede della società e quella di sede (rectius località) di lavoro che vizia il ragionamento del giudice. Individuata la località di lavoro nella provincia di Teramo non vi sono argomenti per ritenere che invece la “normale località di lavoro” sia diversa e possa essere individuata in un luogo nell’ambito della provincia stessa.

7. In conclusione e per le esposte ragioni il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame del secondo motivo, e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della originaria domanda proposta da C.C..

7.1. Quanto alle spese dell’intero processo ritiene il Collegio che sussistano quelle gravi ed eccezionali ragioni che ne autorizzano l’integrale compensazione (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

nel testo ratione temporis vigente per effetto delle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11) si reputa equo compensarle avuto riguardo alla difficoltà ed incertezze interpretative della disciplina collettiva in esame e conseguentemente sul diritto controverso (cfr. Cass. 07/08/2019 n. 21157).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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