Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38342 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5096-2020 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 137/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 09/01/2020 R.G.N. 393/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Venezia con decreto pubblicato il 9.01.2020, respingeva il ricorso proposto da A.F., cittadino del Pakistan diretto all’accoglimento della domanda di protezione internazionale, sussidiaria o benefici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, proposta dall’interessato.

Il Tribunale aveva ritenuto che:

2. il racconto del ricorrente non era credibile e non sussistevano le condizioni per la protezione richiesta.

3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Successivamente alla adunanza era comunicata alla cancelleria la rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. Preliminarmente va rilevato che nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al giudizio da parte del ricorrente.

Tale circostanza evidenzi ve essere carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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