Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38343 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5110-2020 proposto da:

W.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA CONSOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2973/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 1437/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza pubblicata il 10.12.2019, respingeva l’appello proposto da W.S., cittadino del Mali avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Firenze aveva rigettato la domanda di status di rifugiato e di protezione sussidiaria o benefici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 proposta dall’interessato.

La Corte aveva ritenuto che:

2. non sussistevano le condizioni per lo status di rifugiato e per la protezione richiesta.

3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Successivamente alla adunanza era comunicata alla cancelleria la rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. Preliminarmente va rilevato che nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al giudizio da parte del ricorrente.

Tale circostanza evidenzia l’attuale carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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