Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38364 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CESARE Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. SCOTTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23740/2020 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Tartini giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 25/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal cons. Pazzi Alberto.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato il 25 agosto 2020, rigettava il ricorso proposto da O.F., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di esser omosessuale, di essere stato picchiato dopo che la sua stabile relazione era stata scoperta e di aver lasciato la Nigeria una volta che aveva appreso che il suo compagno era morto a causa delle percosse ricevute) non era credibile, osservando poi che il deposito della relazione di uno psicologo e della comunità ***** non valevano a giungere a diverse conclusioni, “in quanto non idonee a ritenere provato quanto riferito dal ricorrente in merito alle ragioni poste alla base della sua partenza dalla Nigeria”.

Riteneva, di conseguenza, che non potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato in ragione della condizione allegata.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.F. prospettando due articolati motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. Il primo motivo di doglianza denuncia: a) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’appartenenza del ricorrente alla comunità *****, con conseguente necessità di accertare se il suo orientamento sessuale fosse presupposto sufficiente per la concessione della protezione richiesta; b) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, comma 9, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, perché il Tribunale non ha preso in esame alcuna informazione specifica sulla diffusione di forme violente di omofobia e sulle conseguenze dell’introduzione, nel 2015, di una nuova legislazione volta a inasprire la repressione dell’omosessualità; c) il carattere apparente della motivazione sulla situazione di omofobia esistente in Nigeria e sulla legislazione omofoba adottata.

4. Il motivo è fondato.

4.1 La causa petendi addotta dal richiedente asilo al fine di domandare il riconoscimento in suo favore della protezione internazionale era costituita non solo dalla vicenda che lo aveva indotto a espatriare, ma anche dall’impossibilità di poter esprimere, in caso di ritorno nel paese di origine, la propria condizione di omosessualità liberamente e senza subire conseguenze per la propria incolumità.

Il giudice di merito, una volta accertata, in termini non contestati in questa sede, la non verosimiglianza del racconto del migrante, era comunque chiamato a verificare anche la seconda ragione addotta al fine di conseguire la protezione internazionale, valutando se il suo orientamento omosessuale valesse non a confortare le dichiarazioni rese, ma in sé a rappresentare un rischio per l’incolumità del migrante in caso di rientro in patria.

4.2 Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, rubricato “Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d’origine”, richiamato anche dall’art. 17 dello stesso decreto in tema di protezione sussidiaria, esprime nel nostro ordinamento nazionale il principio c.d. sur piace, codificato in termini del tutto corrispondenti nel diritto Europeo dall’art. 5 della Direttiva 13/12/2011 n. 95 – 2011/95/CE, affermando che “la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine”.

Ciò ha indotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che non può rigettarsi la domanda unicamente sulla base di quanto dichiarato dal cittadino straniero riguardo ai motivi che lo avevano originariamente determinato a lasciare il proprio paese, omettendo di accertare, all’attualità, la sussistenza, successivamente dedotta dal richiedente nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, di una situazione meritevole di protezione, atteso che la necessità di ricevere protezione dal paese ospitante può sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal paese di origine, tanto per ragioni oggettive quanto per ragioni soggettive (Cass. 9427/2018, Cass. 2954/2020).

4.3 Le circostanze sopravvenute, secondo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, appartengono a due distinte categorie.

La prima categoria, di natura oggettiva, presuppone il sopravvenire di avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine (quali ad esempio lo scoppio di una guerra, la deflagrazione di un conflitto armato interno, l’emanazione di una legge, l’insorgere di una faida, ecc.).

La seconda, di natura soggettiva, si riferisce, invece, alla realizzazione da parte dello stesso richiedente asilo, dopo la sua partenza dal paese d’origine ed eventualmente l’approdo nel paese di accoglienza, di attività che lo espongano a rischi in caso di rimpatrio (per esempio, un’attività di proselitismo politico o religioso per formazioni e fedi perseguitate in patria); caso, quest’ultimo, in cui il fatto che la circostanza sopravvenuta attenga ad attività liberamente poste in essere dal ricorrente nel paese di accoglienza non è del tutto esente dal sospetto di una artefatta strumentalizzazione ex post delle condizioni per l’accoglimento della domanda di asilo.

Sia il diritto Europeo, sia il diritto nazionale richiedono “in particolare” che sia accertato che le attività addotte costituiscano “l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine”.

4.4 Il collegio di merito si è preoccupato soltanto di verificare se le risultanze istruttorie concernenti l’orientamento sessuale attuale fossero idonee a suffragare le dichiarazioni rese dal richiedente asilo. In questo modo il Tribunale ha tralasciato di apprezzare tale circostanza nella prospettiva della tutela sur piace, come invece avrebbe dovuto comunque fare, anche solo in applicazione del principio iura novit curia, a fronte delle allegazioni del ricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22097/2020) ha già avuto modo di precisare che l’art. 4 cit. individua “come elemento favorevole di valutazione l’accertamento che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine, ma non escludendo, in linea di principio, la possibilità di accordare la protezione anche in assenza di tale presupposto. In altri termini, come già precisato da questa Corte, il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente ad emigrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante la circostanza che la situazione pericolosa possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, ed ininfluente anche il motivo che aveva originato la partenza….”.

La precisazione contenuta nella norma non esplicita, quindi, una condizione necessaria e vincolante, ma ha natura meramente esemplificativa.

In altri termini, l’espressione “in particolare” contenuta nell’art. 4 relativa alla c.d. “ipotesi soggettiva” di tutela sur piace non esplicita un ulteriore requisito di fattispecie e non deve essere interpretata quindi come un “se” o un “quando”, ma rappresenta una indicazione esemplificativa di un caso emblematico, sì da equivalere a “soprattutto, specificamente, segnatamente”.

Il significato dell’espressione “in particolare” va quindi considerato come “soprattutto se” o a un “come ad esempio se”.

Non è un caso, inoltre, che la direttiva utilizzi una terminologia del tutto corrispondente nelle varie lingue dell’Unione: in francese “en particulier”, in inglese “in particular”, in spagnolo “en particular”, in tedesco “insbesondere”.

Alla stregua del principio così espresso, il Tribunale non poteva ritenere totalmente irrilevante la circostanza dedotta dal richiedente asilo e limitarsi a considerarla nella prospettiva della sua attitudine a convalidare indiziariamente il suo racconto sulle vicende che lo avevano indotto ad allontanarsi dalla Nigeria, ma doveva porsi il problema dell’attuale orientamento omosessuale del richiedente asilo e della natura strumentale o meno dell’adesione all’associazione ***** e valutare conseguentemente, alla luce di informazioni aggiornate tratte da autorevoli fonti, la sussistenza o meno di un rischio che il richiedente potrebbe correre per tale motivo in caso di rimpatrio.

Tema di indagine, questo, espressamente demandato al giudice dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. d), secondo il quale “l’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione” “dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d’origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese”.

5. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso (concernente il ricorrere dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria), non essendovi necessità, allo stato, di provvedere in merito alla forma di protezione internazionale minore richiesta in subordine dal ricorrente.

6. Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Venezia, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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