Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38454 del 06/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37562-2019 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO VASSIA;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUIGI ALLIEGRO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1566/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

E.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Biella Intesa Sanpaolo Life Limited, Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa San Paolo s.p.a. chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 305.264,69, o quella di giustizia, a titolo di responsabilità contrattuale con riferimento alla polizza vita denominata “Investimenti Protetti a premio unico – tariffa 4 you”, la quale, nonostante la denominazione, non prevedeva alcuna garanzia per il capitale versato, essendo stato destinato il premio corrisposto all’acquisto di fondi interni gestiti dal gruppo Sanpaolo. Il Tribunale adito, reputando che l’impresa assicurativa avesse soltanto curato il ramo relativo alla polizza vita, mentre gli intermediari finanziari Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo s.p.a. fossero gli unici responsabili dell’inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 21 TUF quanto alle operazioni di investimento in fondi sempre appartenenti al gruppo Sanpaolo, rigettò la domanda proposta nei confronti di Intesa Sanpaolo Life Limited e la accolse nei confronti delle altre due convenute, condannandole al risarcimento del danno nella misura di Euro 305.264,69, oltre rivalutazione ed interessi. Avverso detta sentenza proposero appello Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo s.p.a..

Con sentenza di data 25 settembre 2019 la Corte d’appello di Torino accolse l’appello, rigettando la domanda nei confronti delle appellanti e disponendo la restituzione della somma di Euro 345.911,19 in favore di Intesa Sanpaolo, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, e della somma di Euro 10.736,00 in favore di Intesa Sanpaolo Private Banking a titolo di imposta di registro, con compensazione delle spese dei gradi di giudizio.

Osservò la corte territoriale che la responsabilità delle appellanti non poteva essere automaticamente desunta per differenza dalla negazione di quella di Intesa Sanpaolo Life Limited, posto che nella proposta accettata vi era la previsione che fosse l’impresa assicuratrice ad effettuare l’investimento del premio unico, la nota informativa era stata redatta da Intesa Sanpaolo Life, i riscatti erano avvenuti da parte di quest’ultima e tutti i documenti prodotti dall’ E. riguardanti il prodotto oggetto di causa si riferivano all’assicuratore. Aggiunse che non vi erano elementi oggettivi da cui desumere la veste di intermediario delle appellanti e che il fatto che i fondi necessari all’acquisto della polizza potessero essere stati trasferiti da Intesa Sanpaolo Private Banking non era determinante, attenendo ciò semplicemente al trasferimento della provvista all’emittente la polizza, così come non era determinante l’invio di copia della documentazione bancaria.

Ha proposto ricorso per cassazione E.C. sulla base di tre motivi e resistono con unico controricorso Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità dei primi due motivi e di manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia omessa ed insufficiente motivazione. Osserva il ricorrente che il giudice di primo grado aveva affermato che Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo erano gli unici responsabili per aver omesso l’informativa e l’individuazione del rischio del cliente assicurato e che pertanto non si era trattato di responsabilità dedotta per differenza. Conclude nel senso che le motivazioni della sentenza d’appello sono carenti e contraddittorie.

Il motivo è inammissibile. La censura, come si evince anche dalla rubrica del motivo, risulta formulata nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non più vigente, in quanto basata sulla denuncia di una omessa ed insufficiente motivazione, peraltro contrapponendovi meramente la motivazione della sentenza di primo grado, e non sulla denuncia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del principio di solidarietà espresso dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31. Osserva il ricorrente che le circostanze evidenziate dalla corte territoriale non hanno rilievo in quanto l’intermediario finanziario è responsabile in solido per in danni arrecati a terzi dal promotore finanziario. Aggiunge che solo Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto intermediari autorizzati, potevano assumere gli obblighi informativi, e non l’impresa di assicurazione.

Il motivo è inammissibile. La censura è per una parte estranea alla ratio decidendi, in quanto vertente sul rapporto fra intermediario finanziario e promotore, che è rapporto che esula dall’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, per l’altra resta sul piano del giudizio di fatto, mirando peraltro ad attribuire la responsabilità ai soggetti finanziari esclusivamente sulla base della loro qualità.

Con il terzo motivo si osserva che la compensazione delle spese processuali riguarda anche l’imposta di registro relativa alla sentenza, per cui anche con riferimento a quest’ultima si sarebbe dovuta disporre la compensazione.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha disposto la compensazione delle spese dei gradi di giudizio ma ha altresì disposto la restituzione della somma di Euro 10.736,00 in favore di Intesa Sanpaolo Private Banking a titolo di imposta di registro. Benché in motivazione si affermi che la compensazione delle spese vada disposta integralmente, la necessità di raccordare motivazione e dispositivo ai fini della retta interpretazione della statuizione impone di ritenere che la compensazione non sia stata integrale, avendo il giudice di merito posto a carico della parte appellata le spese di registrazione. La valutazione dell’ampiezza della compensazione, che nella specie alla luce del dispositivo deve ritenersi non integrale, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite che le spese non devono essere poste a carico della parte che abbia vinto la causa.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472