LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26487 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
SE.Se., (C.F.: *****);
SI.Al., (C.F.: *****);
S.C.A., (C.F.: *****);
S.A., (C.F.: *****);
SQ.An., (C.F.: *****);
ST.Li.Ma., (C.F.: *****);
T.M., (C.F.: *****);
TU.Ma., (C.F.: *****);
V.S., (C.F.: *****);
VE.Fu., (C.F.: *****);
VI.Va., (C.F.: *****);
Z.G., (C.F.: *****);
rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.:
*****);
– ricorrenti –
nei confronti di:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****);
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: *****);
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: *****);
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:
*****);
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1201/2018, pubblicata in data 18 gennaio 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
I soggetti indicati in epigrafe come ricorrenti, quali medici iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici anteriori al 2006/2007, ricorrono, sulla base di due motivi, contro la sentenza del Tribunale di Roma che, in primo grado, ha respinto le domande da loro proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volte ad ottenere il riconoscimento, in favore degli specializzandi, della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007, ovvero quanto meno gli incrementi e gli adeguamenti della borsa di studio prevista dalla stessa normativa che l’aveva istituita, essendo stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’appello da essi proposto avverso tale sentenza.
Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede gli enti intimati.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363 CEE, 82/76 CEE, 93/16 CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
La decisione impugnata è infatti – con riguardo alla questione centrale posta dalle domande dei medici attori, della spettanza delle pretese economiche dagli stessi avanzate – pienamente conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni delle affermazioni contenute nella decisione impugnata), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rivedere (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa applicabile, affermandosi quindi anche l’insussistenza dei presupposti per una eventuale remissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29124 del 18/12/2020):
l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;
gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;
la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.
E’ in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.
2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363 CEE, 82/76 CEE, 93/16 CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 488 del 1999, art. 22, e L. n. 289 del 2002, art. 36, della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
Anche questo motivo, che pone questioni relative alla spettanza degli incrementi e degli adeguamenti della borsa di studio percepita dagli attori, è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta a titolo risarcitorio per le medesime ragioni per cui aveva rigettato la domanda principale.
In relazione a tale profilo è sufficiente quindi rinviare a quanto esposto con riguardo al primo motivo del ricorso.
Con riguardo alla analoga pretesa fondata sulla stessa normativa che aveva istituito la borsa di studio in concreto percepita dagli attori, il tribunale ha invece affermato sussistere il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute (essendo esclusivamente le Università tenute al pagamento degli importi dovuti agli specializzandi in base alla legge), nonché la prescrizione dei relativi crediti.
Con riguardo a tale ultimo capo della decisione, il ricorso non contiene specifiche censure.
Solo a scopo di completezza espositiva, quindi, va in proposito ribadito che, comunque, la sentenza impugnata risulta conforme, nel suo dispositivo, ai seguenti principi di diritto, oggetto di un indirizzo consolidato, cui si intende dare piena continuità (si vedano, in particolare: Cass., Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016, Rv. 641191 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è espressamente chiarito che il blocco dell’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, ha sostanzialmente avuto luogo in modo ininterrotto – in base a successive disposizioni legislative fino al 2004, ed è escluso in proposito ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01; di recente, sulla medesima questione: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29124 del 18/12/2020): in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione di quanto disposto dalla L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte Cost. n. 432 del 1997) non irragionevole né discriminatoria, perché riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al “corpus” normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa;
l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993; L. n. 549 del 1995; L. n. 662 del 1996, L. n. 449 del 1997; L. n. 488 del 1999 e L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021