Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38463 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5635-2020 proposto da:

APULIA FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO DISTASO;

– ricorrente –

contro

B.A. – AZIENDA AGRICOLA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2203/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Manfredonia, con sentenza n. 2615/2014, rigettava l’opposizione proposta da Apulia Felix srl avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di B.A. per ottenere il pagamento della somma di Euro 7931,04 quale corrispettivo per la vendita di KG. 32.800 di broccoli freschi raccolti dalla società opponente sui terreni di proprietà della B., ritenendo provata la pretesa creditoria dell’opposta a fronte delle produzioni documentali e delle risultanze testimoniali.

In virtù di impugnazione interposta da Apulia Felix, la Corte di appello di Bari, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 2203/2018, rigettava l’appello e confermava la pronuncia gravata, ritenendo ampliamente provata la pretesa creditoria della B. e qualificando il rapporto obbligatorio intercorso tra le parti come contratto di commissione.

Avverso la pronuncia della Corte di appello di Bari, la Apulia Felix propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, rimasta intimata la B..

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alla ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver il giudice di appello rigettato la domanda di adempimento dell’obbligazione di pagamento derivante dalla vendita di broccoletto proposta dalla B., posto che il rapporto era stato qualificato come contratto di commissione e non di vendita.

In particolare, la ricorrente sostiene che la domanda formulata dalla controparte nel ricorso per ingiunzione sarebbe stata prospettata nei soli termini caratterizzanti la fattispecie legale della vendita, pertanto la Corte avrebbe dovuto valutare la fondatezza della domanda sulla base della sussistenza dei requisiti del contratto di compravendita; sicché, esclusa la ricorrenza di siffatti requisiti, la Corte avrebbe dovuto rigettare la domanda così da non incorrere in una violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. in quanto, ad avviso della ricorrente, vi sarebbe tra le due distinte fattispecie contrattuali (vendita e commissione) una sostanziale differenza nel petitum e nella causa petendi.

Il motivo va respinto.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice ha il potere dovere di definire giuridicamente il rapporto dedotto dalle parti senza essere vincolato dalle prospettazioni assunte in diritto dalle stesse e può qualificare diversamente i fatti e i negozi dedotti senza incorrere nel vizio di extra ed ultrapetizione, purché eserciti detto potere nei limiti delle domande ed eccezioni proposte e nell’ambito dei fatti dedotti ed acquisiti senza introdurre nel processo d’ufficio un nuovo titolo accanto a quello posto dalle parti a fondamento delle domande, né inserirvi una nuova azione fondata su fatti diversi o su diversa causa petendi (Cass. n. 2649 del 1971). In altri termini, è consentito al giudice di appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, purché per pervenire alla nuova qualificazione non debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado (cfr. Cass. n. 3893 del 2020; Cass. n. 10617 del 2012).

Tanto premesso, la Corte di appello di Bari – quanto alla questione relativa all’esatta natura giuridica del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio – ha affermato che, sulla base delle risultanze delle prove testimoniali e alla stregua delle stesse argomentazioni difensive svolte dalla creditrice opposta, la convenzione intercorsa tra le parti – e non consacrata in alcun atto scritto – era riconducibile al paradigma del contratto di commissione avente ad oggetto la conclusione da parte del commissionario (Apulia) di contratti di vendita con terzi, in nome proprio e per conto del committente ( B.A.).

Orbene, il contratto di commissione, essendo un sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza, si distingue dal mandato con rappresentanza per l’assenza della contemplatio domini – ossia della spendita del nome del mandante – cosicché mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i suoi effetti direttamente in capo al mandante, quello posto in essere dal commissionario produce i suoi effetti nel patrimonio di quest’ultimo (Cass. n. 8512 del 2004). La Apulia, quindi, risulta in ogni caso obbligata nei confronti della B.;

– con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento a quanto previsto dall’art. 1713 c.c. per aver il giudice del gravame preso in considerazione, ai fini dell’accoglimento della domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la cessione di un quantitativo di broccoletti, l’inosservanza dell’obbligo di rendiconto cui era tenuta la società ricorrente nei confronti della B..

La ricorrente precisa che, a norma dell’art. 1713 c.c., ove il commissionario ometta di fornire il rendiconto della propria gestione, il committente non avrebbe la possibilità di proporre azione diretta a farsi riconoscere il pagamento del corrispettivo della merce, ma solo la facoltà di ottenere, attraverso la proposizione della relativa azione, elementi utili e necessari alla determinazione di quanto a lui spettante al termine del mandato.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1710,1712 e 1713 c.c. per aver la Corte di appello di Bari accertato l’inosservanza dell’obbligo di rendiconto da parte della società e per aver dichiarato priva di valenza probatoria tutta la documentazione prodotta dalla stessa società per dimostrare l’adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Sull’obbligo di rendiconto di cui all’art. 1713 c.c., la ricorrente sostiene che l’omessa contestazione da parte della B. rispetto alla condotta tenuta dalla società comporterebbe il raggiungimento della prova in ordine all’intervenuto rispetto della prescrizione contenuta nella norma evocata.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, il giudice del gravame avrebbe dovuto tener conto delle produzioni documentali fatte valere dalla stessa – consistenti in documenti fiscali provenienti da terzi – perché idonee a provare la successiva vendita della merce nei confronti dei terzi, operazione negoziale cui la committente era estranea. Infine, secondo la ricorrente dovrebbe essere disattesa l’affermazione della Corte distrettuale sulla mancata corrispondenza tra la documentazione prodotta dall’Apulia e il prodotto della B..

Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono inammissibili in quanto non censurano la reale ratio decidendi.

La Corte di appello di Bari, e prima ancora il Tribunale di Foggia, hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla B. alla luce dei documenti di trasporto prodotti in originale dalla creditrice opposta sottoscritti dagli autisti della Apulia Felix e recanti il peso di ciascun carico e il numero dei cassoni impiegati per il trasporto dei broccoli – nonché delle deposizioni rese in primo grado dai testi P.P. e P.G., ritenuti particolarmente attendibili in quanto realmente indifferenti al rapporto giuridico de quo. Sulla base di siffatte risultanze probatorie, il giudice di merito ha quindi accertato la sussistenza dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo della merce (nella specie broccoletti freschi) gravante sulla società e solo ad adiuvandum ha affermato che siffatte circostanze costituivano prova della mancata osservanza dell’obbligo di rendiconto. Ciò rappresenta un obiter dictum, come tale non vincolante.

Va inoltre ricordato che secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle risultanze delle prove, come anche la scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 16467 del 2017, tra le tante). Difatti, il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare l’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020).

Nella specie, la Corte di appello di Bari ha chiarito la ragione per cui ha ritenuto priva di valenza probatoria la documentazione prodotta dalla Apulia, trattandosi di atti formati dalla stessa società opponente o da terzi, oltre ad essere taluni di dubbia provenienza dei quali non era neanche certa la pertinenza rispetto al rapporto dedotto in giudizio, in particolare al prodotto fornito dalla B..

In conclusione, le censure, oltre a non cogliere la ratio decidendi, vertono su un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

In ragione del mancato svolgimento delle difese dalla parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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