LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4744-2021 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AGOSTA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, MASSIMO GORI;
– ricorrenti –
contro
L.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Appennini n. 60 presso lo studio dell’avv.to Carmine di Zenzo che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to Luisa Di Zenzo;
– controricorrente –
e contro
V.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 536/2020 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 09/07/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
CHE:
1. P.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia di accoglimento dell’appello della parte intimata e di riforma della sentenza del giudice di pace di condanna di L.M., in solido con V.S., al pagamento in favore di P.C. della somma di Euro 2835.
2. L.M. si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso si fonda su un motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del codice deontologico nella sua formulazione attualmente vigente e/o dell’art. 1720 c.c., nonché dell’art. 1362 c.c., comma 2.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “manifesta infondatezza del ricorso. La sentenza impugnata è conforme al seguente principio di diritto: Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l’opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria (Sez. 2, Sent. n. 26060 del 2013).
Nella specie il Tribunale ha evidenziato che tutti gli elementi deponevano nel senso di confermare la presunzione di coincidenza tra procura e mandato e con il ricorso si chiede una rivalutazione in fatto di tali elementi”.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore;
La memoria del ricorrente è sostanzialmente ripetitiva delle argomentazioni spese con il ricorso. Il ricorrente insiste nel sostenere che i fatti accertati deponevano per la sussistenza di un mandato tra i due professionisti. In proposito, occorre ribadire che il Tribunale di Pistoia ha valutato i medesimi fatti e ha ritenuto che mancasse, anche in via indiziaria, la prova di un rapporto tra i due avvocati, P. e L..
Infatti, il Tribunale ha evidenziato che dalla mail del 12 giugno 2012 risultava che il nominativo dell’avv.to P. era stato indicato dal cliente V.S. all’avv.to L., circostanza ulteriormente confermata dalla lettera del 13 giugno 2012 dal cui tenore letterale non emergeva in alcun modo il conferimento di un incarico professionale direttamente dall’avv.to L. all’avv.to P.. Peraltro, lo stesso avv.to P., con lettera del 20 marzo 2015, aveva comunicato direttamente al cliente V.S. la rinuncia al mandato.
In conclusione, la motivazione del Tribunale di Pistoia è ampia, esaustiva e conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia, mentre il ricorrente non indica alcun omesso esame di un “fatto decisivo” e, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge, tende ad ottenere una diversa valutazione degli elementi emersi nell’istruttoria e valutati dal giudice del merito.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di che liquida in favore di L.M. in complessivi Euro 2000 più 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021