Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38474 del 06/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8719-2021 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS, n. 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/10/2020, n. 550/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28734/2019, liquidava all’odierna ricorrente le spese del giudizio di legittimità, di quello presupposto, di merito, e di quello di rinvio, senza riconoscere, per il grado di merito e per quello di rinvio, il compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione.

Ricorre per la cassazione della predetta decisione B.D., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C., ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Perugia, giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 28734/2019, con la quale era stato cassato il precedente provvedimento emesso dal predetto ufficio di merito in relazione al governo delle spese di lite, ha liquidato le spese del primo giudizio di merito, di quello di cassazione e di quello di rinvio, negando per i due gradi di merito – per quanto ancora qui rileva – il riconoscimento del compenso previsto per la fase di trattazione.

Ricorre per la cassazione di detta decisione B.D. con unico motivo, con il quale contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., nonché del D.M. n. 55 del 2014, e del D.M. n. 37 del 2018, perché omettendo di riconoscere il compenso per la fase di trattazione il giudice di merito avrebbe, di fatto, ridotto il compenso al di sotto del minimo tariffario inderogabile.

La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020, Rv. 659152). Il principio, affermato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è certamente estensibile anche al giudizio di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, posta l’analoga struttura che i due procedimenti presentano.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con riconoscimento all’odierna ricorrente del compenso previsto per la fase istruttoria, pari ad Euro 283,50 per ciascuno dei due giudizi di merito, e dunque per un totale di Euro 567,00. Con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari nel giudizio di merito”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Non risultano depositate memorie.

Il ricorso va quindi accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento in favore del ricorrente del compenso di Euro 283,50 per la fase istruttoria e di trattazione relativa al giudizio di merito e di Euro 283,50 per l’analoga fase relativa al giudizio di rinvio.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Tanto il maggior compenso liquidato per il giudizio di merito e per quello di rinvio che le spese del presente giudizio di legittimità, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, vanno distratte in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni, dichiaratisi antistatari tanto nei giudizi presupposti, che nel presente.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di Euro 567,00 oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone che tutte le predette somme siano distratte in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472