LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 479-2021 proposto da:
L.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI STRINGARI, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LUCCA;
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 398/2020 del TRIBUNALE DI LUCCA, depositata il 22/5/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, pronunciata a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato l’appello che L.S. aveva proposto avverso la sentenza con la quale, a sua volta, il giudice di pace aveva respinto l’opposizione della stessa nei confronti del verbale di accertamento che le aveva contestato la violazione dell’art. 190 C.d.S., comma 2.
L.S., con ricorso notificato il 22/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
Il Comune di Lucca è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, ha censurato la sentenza impugnata in quanto pronunciata dal tribunale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 22/5/2020 senza tenere, tuttavia, conto che il giudice, all’udienza del 4/7/2019, aveva rinviato all’udienza del 22/5/2020 assegnando il termine per il deposito delle note conclusive fino al 30/4/2020, e che, però, tale termine era stato sospeso dalla legge, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, tra il 9/3/2020 e l’11/5/2020, con la conseguente impossibilità di depositare le indicate note conclusive, la cui completezza avrebbe forse consentito di raggiungere una decisione diversa.
2. Il motivo è infondato. I termini per il compimento degli atti processuali, anche se assegnati dal giudice, sono stati, in effetti, sospesi, a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, conv. in L. n. 27 del 2020, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, conv. in L. n. 40 del 2020, per il periodo che va dal 9/3/2020 all’11/5/2020. Nel caso di specie, però, a fronte del rinvio della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 22/5/2020 e della concessione del termine fino al 30/4/2020 per il deposito di note conclusionali, deve ritenersi che tale termine, in conseguenza della predetta sospensione, è rimasto bensì sospeso ma solo fino alla scadenza del relativo periodo, e cioè, appunto, fino all’11/5/2020: in tempo utile (anzi, più ampio rispetto a quello inizialmente assegnato), quindi, per il tempestivo deposito delle note conclusionali prima della pronuncia della sentenza, avvenuta all’udienza successiva del 22/5/2020.
3. Il ricorso e’, dunque, infondato e dev’essere, quindi, respinto.
4. Nulla per le spese di lite, in difetto di controricorso.
5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso; dà atto, aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021