Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38494 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23483-2020 proposto da:

VALBLINDA CENTRO SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato FABIO PIACENTINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO DI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3706/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

– con sentenza in data 6 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Valblinda Centro Servizi s.r.l. nei confronti di B.P. avverso la decisione con cui la società era stata condannata al pagamento, in favore dell’appellato, della complessiva somma di Euro 49.000,00 a titolo di differenze retributive e TFR;

– in particolare, la Corte ha ritenuto corretto l’accertamento effettuato in primo grado circa l’idoneità della notifica al liquidatore della società anche alla luce della successiva costituzione, sanante, della società stessa;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso Valblinda Centro Servizi in liquidazione;

– resiste, con controricorso, B.P..

CONSIDERATO

che:

-con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2310 c.c.;

– il motivo è inammissibile;

– va premessa la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di sanatoria della notifica nulla atteso che soltanto in ipotesi di notifica inesistente in rerum natura (cfr., sul punto, fra le tante, Cass. n. 23760 del 2020) deve affermarsi l’impossibilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., sanatoria da riconoscersi quando, come nella specie, il soggetto interessato (la società in liquidazione) si sia costituito;

– giova poi evidenziare come parte ricorrente, in dispregio dei principi di specificità che presiedono all’art. 366 c.p.c., non indicano predetto alcun elemento da cui possa evincersi che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, la notifica sarebbe stata effettuata non nelle mani del liquidatore e non avrebbe, poi, raggiunto il suo scopo;

– si legge in sentenza, infatti, che il ricorso è stato ritualmente notificato al liquidatore della società, medio tempore legale rappresentante della stessa, in quanto in liquidazione;

– è stato poi rilevato che la società resistente e quella in liquidazione costituiscono il medesimo soggetto giuridico e che, in ogni caso, la costituzione della società in giudizio ha sanato qualsivoglia nullità potesse reputarsi sussistente;

– orbene è proprio la circostanza, in fatto, della effettuazione della notifica nelle mani del liquidatore che risulta contestata, in assenza di qualsivoglia produzione al riguardo ed in presenza di un accertamento fattuale da parte del giudice di secondo grado, la cui rivisitazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1-bis, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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