LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5683-2021 proposto da:
M.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8089/2019, liquidava all’odierna ricorrente le spese del giudizio di legittimità e di quello presupposto, di merito, compensando invece quelle del giudizio di rinvio, valorizzando la mancata costituzione del Ministero.
Ricorre per la cassazione della predetta decisione M.M.C., affidandosi a due motivi.
Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
ACCOGLIMENTO del ricorso.
Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza n. 8089/2019, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della M. di Euro 286 a titolo di spese del giudizio di merito e di Euro 645 a titolo di spese del giudizio di legittimità, compensando quelle del grado di rinvio.
Ricorre per la cassazione di detta decisione M.M.C. affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese del giudizio di rinvio sarebbe stata irritualmente disposta dalla corte perugina in base alla mancata costituzione del Ministero, e quindi al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c..
La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Non risultano depositate memorie.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 2 Sezione Civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021