Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38508 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5900-2021 proposto da:

S.B.M., D.S.M. e F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di riassunzione del giudizio di opposizione previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 5, a seguito della dichiarazione di incompetenza della Corte di Appello di Roma, accoglieva l’istanza di equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio presupposto, liquidando agli odierni ricorrenti la somma di Euro 1.000 oltre alle spese del giudizio di merito.

Ricorrono per la cassazione della predetta decisione F.M., D.S.M. e S.B.M., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di riassunzione del giudizio di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5, a seguito della dichiarazione di incompetenza della Corte di Appello di Roma, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti ( F.M., D.S.M. e S.B.M.) della somma di Euro 1.000, oltre alle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 630 oltre accessori.

Ricorrono per la cassazione di detta decisione F.M., D.S.M. e S.B.M. affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., nonché dei DD. MM. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato un compenso inferiore al minimo tariffario stabilito per le cause di valore compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00; scaglione, quest’ultimo, ritenuto applicabile dalle ricorrenti, per effetto dell’aggiunta al capitale liquidato in favore di ciascuna di esse (Euro 1.000) degli interessi maturati dal 31.7.2009 al 1.12.2017.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha liquidato le spese del giudizio di merito tenuto conto del valore della controversia, parametrato all’indennizzo per irragionevole durata del processo riconosciuto alle odierne ricorrenti. Lo scaglione da considerare, dunque, non era quello indicato nel motivo in esame, bensì quello inferiore, previsto per le cause di valore compreso sino ad Euro 1.100,00. Rispetto a detto ultimo scaglione le ricorrenti non lamentano alcuna lesione, con conseguente carenza di specificità della doglianza proposta”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore (ndr: testo originale non comprensibile).

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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