Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3851 del 15/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6058/2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avvocato Fiorillo Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Allegra Gaetana, Granozzi Gaetano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 34, presso lo studio dell’avvocato Midolo Emanuela, rappresentata e difesa dall’avvocato Murgo Liuzzo Rosalba, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avvocato Fiorillo Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Allegra Gaetana, Granozzi Gaetano, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 127/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 26/1/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania ha revocato a decorrere da ***** – l’assegno divorzile originariamente ammontante ad Euro 2.500,00 e poi ridotto dal Tribunale di Catania in primo grado ad Euro 700,00 versato da M.V. a favore della ex-coniuge C.C.M., confermando nel resto l’impugnata sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione M.V. lamentando che la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stata pronunciata nonostante l’intervenuta riconciliazione dei coniugi e la ripresa della coabitazione tanto che il M. aveva rinunciato all’udienza del 28/2/2006 all’originaria domanda da lui proposta.

Avverso la sentenza ha proposto altresì ricorso incidentale C.C.M. affidato a tre motivi. M.V. replica con controricorso a ricorso incidentale e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata non ponendosi nel ricorso questioni di rilevanza nomofilattica.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente M.V. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice territoriale ha omesso di pronunciarsi, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in ordine alla nullità della sentenza di primo grado richiesta dal medesimo ricorrente principale per avere il Tribunale di Catania accolto l’istanza di rimessione nei termini del procuratore della moglie C.M.C. e conseguentemente ammesso con provvedimento assolutamente illegittimo le prove testimoniali tardive in base alle quali ha poi deciso la causa. In particolare il Tribunale di Catania aveva ritenuto sulla base delle prove testimoniali illegittimamente ammesse che nessuna riconciliazione fosse intervenuta tra le parti nonostante la formale e saltuaria coabitazione dei due coniugi. La Corte di Appello aveva poi omesso di pronunciarsi sul motivo di appello che censurava la riammissione in termini e l’ammissione delle prove.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente M.V. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115184 e 184 bis c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto decisivo per escludere il ripristino della convivenza coniugale la testimonianza della madre della C., ricorrente incidentale, irritualmente introdotta nel processo in base ad un illegittimo provvedimento di rimessione in termini concesso in violazione dell’art. 184 bis c.p.c..

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente M.V. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, punto 4 e art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice di Appello ha escluso un erroneo apprezzamento delle prove testimoniali da parte del giudice di primo grado il quale, al contrario, non aveva valutato prudentemente le prove, omettendo di considerare la copiosa documentazione prodotta e motivando in modo incomprensibile tralasciando di considerare i copiosi indizi deponenti a favore della intervenuta riconciliazione dei coniugi. Tutti i motivi di ricorso inerenti alla medesima questione dell’intervenuta riconciliazione tra coniugi, sono inammissibili.

Il primo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla medesima questione, sono inammissibili.

Occorre premettere, in tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, che “la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purchè la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè – ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo – è precluso al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello. “(Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 14/04/2004).

A tal riguardo non risulta noto se l’ordinanza ex art. 184 bis c.p.c. sia stata reclamata al Collegio nel corso del giudizio di primo grado. In ogni caso non risulta dalla sentenza impugnata e nemmeno dal ricorso in cassazione che il ricorrente avesse rassegnato davanti al Tribunale conclusioni dirette a censurare l’accoglimento della istanza di riammissione in termini da parte del difensore ex art. 184 bis c.p.c.; sicchè correttamente la Corte di Appello non si è pronunciata in ordine al provvedimento di rimessione nei termini del giudice istruttore in quanto la relativa questione era preclusa.

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato, mentre il secondo è inammissibile sempre a causa della intervenuta preclusione nei gradi di impugnazione della questione della revoca dell’ordinanza di cui trattasi.

Deve poi essere dichiarato inammissibile il terzo motivo concernente la valutazione delle prove ed il merito della controversia in quanto la decisione impugnata ha già valutato tutte le ragioni del ricorrente: ha esaminato le dichiarazioni dei testi e dato conto del proprio convincimento in ordine al mancato ripristino del rapporto di coniugio nonostante la situazione di coabitazione dei coniugi; ha escluso il ripristino della convivenza coniugale anche alla luce della relazione della moglie C.C.M. con un nuovo compagno Sig. N.; ha valutato le prove documentali prodotte ritenendole non decisive.

In conclusione non può che essere riconfermata la decisione della Corte di Appello che con motivazione esauriente e condivisibile, peraltro non sindacabile in sede di legittimità, ha confermato la sentenza di primo grado di dichiarazione di cessazione degli tetti civili del matrimonio.

Con tre motivi di ricorso incidentale, tutti relativi alla medesima questione esaminata sotto diversi profili, C.C.M. lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 111,115,116 e 132 c.p.c. e per omesso esame di fatti decisivi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 5 perchè la Corte con motivazione apparente ha ritenuto stabile, regolare e duratura la convivenza con il nuovo compagno e così ha revocato l’assegno divorzile a partire dal mese di *****, data di pubblicazione della sentenza di appello.

I motivi di ricorso incidentale sono inammissibili in quanto al pari del terzo motivo del ricorso principale tendono a proporre una differente valutazione delle risultanze probatorie e delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di merito.

La decisione deve pertanto essere confermata. Per quanto sopra il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili con compensazione delle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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