Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38516 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32419-2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 17/A, presso lo studio dell’avvocato D’ALESIO GABRIELE MARIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 20-E, presso lo studio dell’avvocato ROLLI EDMONDA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2259/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’08/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal Relatore in seno alla formulata proposta:

“ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Roma confermò la sentenza di primo grado, impugnata da C.S., con la quale, in accoglimento della domanda avanzata dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale e pubblica del Comune di Roma, aveva condannato la convenuta, occupante abusivo di un alloggio popolare, a rilasciare una stanza dell’appartamento adiacente, anch’essa occupata senza titolo; – la Corte d’appello, con la decisione di conferma della sentenza di primo grado, reputa argomento decisivo la circostanza che l’appellante, la quale aveva ammesso con una missiva del 9 /1011998 di avere occupato il vano in parola, con la giustificazione che quel vano “già apparteneva all’origine alla mia casa, come verificato personalmente al catasto”, “non avendo a tutt’oggi alcun titolo per detenere l’appartamento contraddistinto con l’int. *****, non può neanche vantare un diritto ad acquisire (o a conservare) la disponibilità della stanza dell’adiacente appartamento int. *****, e ciò anche ove mai tale stanza fosse stata effettivamente scorporata dall’alloggio da lei successivamente occupato”;

ritenuto che la C. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di tre motivi e che l’Azienda territoriale resiste con controricorso;

ritenuto che con i tre motivi, tra loro correlati, la ricorrente prospetta violazione degli artt. 183 c.p.c., comma 7 e art. 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che di altre norme non indicate; dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, addebitando alla sentenza della Corte di Roma di essersi sottratta all’obbligo d’istruire la causa, disponendo ctu, che accertasse la consistenza degli alloggi e la situazione catastale; di non aver tenuto conto della documentazione versata in atti dall’appellante, del disordine di gestione dell’ente proprietario, che la esponente apparteneva alla categoria dei soggetti bisognosi aventi diritto all’alloggio, che il Giudice di secondo grado non aveva, altresì considerato che l’appellante aveva diritto all’alloggio, come constava dal parere favorevole all’assegnazione espresso dalla determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 8 del 261212010; considerato che l’insieme censuratorio, peraltro largamente promiscuo, estratto non senza fatica, dalla confusa e disordinata congerie di rimostranze, più che di precipue doglianze, correttamente inquadrate all’interno della tassativa griglia di cui all’art. 360, c.p.c., risulta palesemente inammissibile valendo quanto segue:

a) la Corte d’appello, come si è accennato, esclude che l’appellante vanti un diritto tutelabile per la ragione decisiva e assorbente di essere costei occupante senza titolo dell’appartamento nel quale alloggia, di laiche, com’e’ ovvio, non può pretendere, anche ad ammettere che in epoca precedente l’ulteriore vano, il cui uso viene oggi rivendicato, avesse fatto parte dell’appartamento ora abitato dalla medesima; né, chiarisce la statuizione impugnata, la determinazione dirigenziale del Comune l’aveva trasformata in legittima assegnataria, stante che l’atto amministrativo espressamente disponeva che la regolarizzazione degli alloggi occupati senza titolo, era subordinata ai requisiti prescritti dalla L.R. n. 27 del 2006, nonché alle ulteriori disposizioni vigenti, il cui soddisfacimento avrebbe dovuto essere in seguito accertato dagli enti gestori;

b) l’insieme delle critiche, in larga parte, non si confronta con la ratio sopra riportata, insistendo ora nella pretesa che sarebbe stato necessario svolgere accertamenti tecnici ulteriori a mezzo di ctu, esaminare le carte catastali e le planimetrie; ora in impertinenti appunti alla gestione dell’Azienda territoriale; ora a irrilevanti e sommarie riflessioni sulla funzione sociale dell’edilizia popolare; l’unica critica valutabile in questa sede trova smentita nel motivato apprezzamento che la Corte di Roma ha fatto della determinazione amministrazione sopra evocata,.

c) il ricorso invoca un improprio e inconcludente accertamento di merito da parte di questa Corte sulla base, peraltro, di una congetturata situazione di fatto non conoscibile in questa sede (difetto di specificità per mancanza di autosufficienza) e neppure sufficientemente esplicitata;

d) censura la motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S. U., n. 8053, 71412014, Rv. 629830; S. U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6, n. 21257, 811012014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto per quel che prima si è detto;

e) infine, è utile osservare che la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S. U. n. 23373,1211112020,Rv. 659459);

considerato che, di conseguenza, siccome afie rmato dalle S. U. (cent. n. 7155, 21 /3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti””;

considerato, altresì, che il ricorso è privo di acconcia esposizione della vicenda giudiziaria e che i motivi sono in parte aspecifici, mancando l’indicazione della norma che si assume violata o falsamente applicata (S.U., n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448);

considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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