LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10753-2020 proposto da:
S.L., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato BOZZOLI CATERINA;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4009/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 1 ottobre 2019, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;
– che la corte territoriale ha ritenuto tardivo l’appello, in quanto:
a) l’ordinanza del tribunale è stata pronunciata all’udienza del 4 settembre 2018 e l’atto di citazione introduttivo è stato notificato alla controparte il 5 ottobre 2018, con iscrizione a ruolo il giorno 10 successivo;
b) inoltre, l’appello è stato introdotto con atto di citazione, iscritto a ruolo il 10 ottobre 2018, e non con ricorso, come prescrive il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9: onde, anche qualora volesse non ritenersi cogente tale ultima forma, il deposito è avvenuto tardivamente solo il 10 ottobre 2018;
– che non spiega difese l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO
– che il primo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 124,176 e 702-quater c.p.c., in quanto l’ordinanza fu emessa fuori dall’udienza e l’appello è tempestivo, per essere stata l’ordinanza comunicata solo il 6 settembre 2018;
– che il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 281-sexies, 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, in quanto tale rito non prevede la lettura del dispositivo in udienza;
– che il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., in quanto, pur avendo ormai le S.U. n. 28575 del 2018 affermato che in effetti l’appello va introdotto con ricorso, fino a quel momento restano salvi gli appelli introdotti con atto di citazione, per l’esistenza di un affidamento della parte;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, infatti, i primi due motivi, nel prospettare un error in procedendo, non riportano in modo specifico la censura, menzionando atti processuali (in particolare, il verbale dell’udienza innanzi al tribunale) che il ricorrente neppure validamente produce, in violazione dell’art. 366 c.p.c.;
– che tale ragione di inammissibilità dei motivi rende inammissibile anche il terzo motivo, in quanto la ratio della corte d’appello, enunciata come supra, sub a), resta idonea a sorreggere la decisione: noto essendo che, in presenza di una duplice ratio decidendi, di cui anche una sola non attaccata o anche inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).
– che non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021