LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2000-2021 proposto da:
S.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO FOLENGO 49, presso lo studio dell’avvocato FACILLA GIOVANNI MARIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2076/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da S.Y., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere abbandonato il proprio paese, perché dopo essersi salvato dallo scoppio di una bomba collocata da Boko Haram, uno sconosciuto lo ha visto mentre correva via dalla moschea e lo ha prontamente aiutato a riparare all’estero.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto che le circostanze riferite dall’esponente nei termini sopra indicati non giustificassero la concessione delle protezioni richieste: in ogni caso, il narrato era frutto di fantasia. La Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
Che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva ritenuto ricorrere il pericolo di un “danno grave” a carico del richiedente in una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria; (ii) sotto un secondo profilo, per mancata assunzione dell’onere probatorio; (iii) sotto un terzo profilo, per mancato riconoscimento dei diritto di asilo; (iv) sotto un quarto profilo, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, sul principio di non refoulement.
Il primo motivo è inammissibile, perché astratto e generico ed anche estraneo alla vicenda narrata (v. p. 7 del ricorso).
Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non ha censurato il sostanziale giudizio di non credibilità espresso dalla Corte d’appello (“il narrato dell’appellante (…) appare frutto di fantasia”) in presenza del quale non era tenuta ad attivare i propri poteri officiosi d’indagine.
Il terzo motivo è inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c., in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 11110/19, 16362/161 il diritto di asilo, di cui all’art. 10 Cost, comma 3, è già regolamentato esaustivamente dalla normativa attualmente esistente sulla protezione internazionale.
Il quarto motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla situazione generale della zona di provenienza del ricorrente condotto alla luce delle fonti consultate.
Il quinto motivo è inammissibile, perché si consuma in affermazioni di principio, senza alcuna attinenza alla statuizione della Corte di merito.
Infine, la richiesta di un provvedimento cautelare di sospensione rimane assorbito dalla presente decisione di merito.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021