LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 18414/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n. 32, presso lo studio dell’avvocato Giungato Maria Maddalena, rappresentato e difeso dall’avvocato Zorzan Franco, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell’avvocato Cerquetti Romano, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1124/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza definitiva 7-22.4.2015, il Tribunale di Treviso, all’esito della sentenza parziale di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi C.A. e V.A., rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dall’ex moglie.
2. Con sentenza n. 1124/2016 depositata il 18-5-2016 la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto l’appello proposto da V.A. avverso la citata sentenza del Tribunale di Treviso, disponendo, per l’effetto, la corresponsione dell’assegno divorzile, a carico dell’ex marito, pari all’importo mensile di Euro 300, oltre rivalutazione annuale Istat con decorrenza dalla sentenza di primo grado. La Corte d’appello, dopo aver esaminato le situazioni reddituali degli ex coniugi dal *****, ha ritenuto, all’esito della comparazione, che: (i) fosse risultato negli ultimi anni uno squilibrio che non sussisteva all’epoca della separazione consensuale (*****); (ii) l’aumento delle capacità reddituali dell’ex marito, dovuto a miglioramenti nella carriera lavorativa, costituisse il naturale e prevedibile sviluppo dei proventi dell’attività lavorativa da lui svolta durante la convivenza coniugale; (iii) all’ex moglie dovesse riconoscersi il diritto all’assegno divorzile per inadeguatezza dei suoi mezzi a consentire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, stante la necessità di effettuare detta valutazione al momento della pronuncia di divorzio.
3. Avverso questa sentenza C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di V.A., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia: (i) con i motivi primo e secondo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ed accertati in primo grado in riferimento alla determinazione in astratto e in concreto del diritto all’assegno, per non avere la Corte territoriale accertato quale fosse il tenore di vita di cui godeva la coppia al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, quale fosse la disponibilità di mezzi dell’ex moglie, responsabile commerciale alle dipendenze di Poste Italiane e promossa dirigente del settore privato nel *****, titolare di rendita Inail, usufruttuaria dell’immobile ove viveva e di altro immobile, oltre che proprietaria di terreni ereditati in *****, omettendo il giudice d’appello di considerare gli elementi di fatto incidenti sulle reali capacità economiche delle parti e limitando l’esame alle sole risultanze delle dichiarazioni dei redditi; (il) con i motivi terzo e quarto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, e degli art. 115,167,183 e 190 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato un prevedibile sviluppo di carriera quello conseguito dal ricorrente in quanto vincitore del concorso pubblico di dirigente dell’Agenzia delle Entrate, non configurabile come progressione automatica di carriera, data anche l’eccezionalità dell’evento perchè si trattava dell’unico concorso bandito nell’arco di 13 anni, nonchè per non avere la Corte d’appello esaminato l’eccezione di tardività della relativa allegazione, da parte della V., ritualmente sollevata in primo grado; (iii) con il quinto motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello tenuto conto dell’intervenuto miglioramento della situazione economica del ricorrente al fine di affermare la debenza dell’assegno divorzile, mentre avrebbe potuto tenerne conto solo ai fini della quantificazione dello stesso assegno.
2. Pregiudizialmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione, sicchè il ricorrente ha l’onere di operare un’esposizione chiara e funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso (cfr. Cass. n. 24340/2018 e Cass. 11178/2019).
2.2. Nel caso di specie, il requisito di cui trattasi può ritenersi rispettato, risultando chiaramente non solo enunciati i fatti di causa e le questioni oggetto del contendere, ma anche compiutamente espresse le doglianze in correlazione con le statuizioni impugnate. In particolare lo svolgimento del processo di primo e secondo grado è sinteticamente riportato in ricorso, e così anche le ragioni della decisione censurata (pag. n. 6 e 7 ricorso). Inoltre con i primi due motivi è denunciato, secondo il corretto paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi e sono indicati in dettaglio, con precisa numerazione e con sintetica illustrazione del contenuto, i documenti a supporto delle doglianze (cfr. pag. da n. 9 a pag. 13 in ordine alle condizioni reddituali degli ex coniugi). Gli altri motivi, con cui è denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e che sono tutti sostanzialmente diretti a lamentare la violazione dei principi che governano la materia divorzile, in punto debenza dell’assegno in favore dell’ex coniuge ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 contengono critiche al decisum chiaramente espresse e funzionali a censurare il mancato rispetto di quei principi.
3. Ciò posto, i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
3.1. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).
3.2. Passando all’esame delle censure, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dei principi suesposti, avendo incentrato la decisione esclusivamente sul parametro – escluso dall’indirizzo suindicato – del mantenimento di un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio. A tal fine, la Corte di merito ha reputato che avesse rilevanza la mera sproporzione reddituale tra le condizioni degli ex coniugi, sopravvenuta “negli ultimi tempi” (pag. n. 7 sentenza impugnata), atteso che in sede di separazione consensuale l’ex moglie, dipendente di Poste Italiane con la qualifica di quadro aziendale, in base a quanto dalla stessa allegato (pag. n. 9 controricorso), non aveva chiesto il mantenimento.
La Corte d’appello ha fatto riferimento solo alla ritenuta inadeguatezza, si ripete pacificamente non sussistente all’epoca della separazione consensuale avvenuta nel *****, del reddito dell’ex moglie a mantenere il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Manca la considerazione dell’apporto effettivo dato dalla V. alla conduzione del menage familiare, alla costituzione del patrimonio comune ed alla formazione di quello personale dell’altro coniuge, avendo la Corte d’appello menzionato solo la durata del matrimonio (dieci anni di convivenza matrimoniale, dalla quale non erano nati figli, e dieci anni in regime di separazione), senza dare conto degli altri parametri di rilevanza, ed invero neppure della situazione reddituale aggiornata degli ex coniugi, dato che l’esame delle dichiarazioni dei redditi si ferma al *****, nonchè di quella patrimoniale complessiva degli stessi.
La Corte di merito non ha, inoltre, dato conto del nesso causale tra la sopravvenuta sproporzione economico-patrimoniale e il contributo fornito dall’ex moglie con riguardo ai criteri suddetti, ossia mediante la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti assistenziali, compensativi e perequativi per l’attribuzione dell’assegno divorzile, con il quale è riconosciuto al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato all’apporto dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare in ogni ambito di rilevanza.
Dunque, i giudici di merito dovranno ponderare ogni elemento utile ai fini della suddetta indagine, e così, a titolo meramente esemplificativo e in base a quanto le parti allegano, accertare se e in che misura siano idonei ad integrare i suddetti presupposti l’eventuale risparmio di spesa conseguito dal C. per l’utilizzo quale abitazione familiare dell’immobile di cui era usufruttuaria la V., nonchè valutare le aspettative lavorative di quest’ultima, ove eventualmente sacrificate in dipendenza di esigenze familiari e/o dell’apporto dato alla crescita professionale dell’ex marito, realizzatasi mediante la partecipazione al concorso pubblico di dirigente dell’Agenzia delle Entrate.
Ricorrono, pertanto, nei termini di cui si è detto, i vizi denunciati, ed in particolare le censure sul vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, espresse con i primi due motivi di ricorso, meritano accoglimento limitatamente alla mancata considerazione della complessiva posizione patrimoniale e lavorativa della ex moglie e con riferimento alla necessità di effettuare il giudizio di comparazione secondo i criteri infra specificati.
3.3. Resta da aggiungere che, come di recente pure chiarito da questa Corte (Cass. n. 11178/2019), la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perchè si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, nei limiti precisati, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
PQM
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021