LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13084/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
il fallimento della “MONTECCHIO S.r.l.”, in liquidazione, con sede in Brendola (VI), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giovanardi Andrea, con studio in Vicenza, e dal Prof. Avv. Marini Giuseppe, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 26 settembre 2019 n. 794/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
Che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 26 settembre 2019 n. 794/03/2019, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relative agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012 (con i relativi accessori), in relazione alla deduzione di costi non documentati ed al disconoscimento di un credito IVA, ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla medesima e l’appello proposto in via incidentale dal fallimento della “MONTECCHIO S.r.l.”, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza il 14 luglio 2016 n. 772/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con il contribuente fosse stato violato, essendo stato notificato l’avviso di accertamento prima del decorso di sessanta dalla chiusura delle operazioni di verifica senza la redazione di un processo verbale e nell’assenza di motivate ragioni d’urgenza. Il fallimento della “MONTECCHIO S.r.l.”, in liquidazione, si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
Con unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione della Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il principio del contraddittorio preventivo fosse applicabile per i c.d. “tributi non armonizzati” in caso di controlli c.d. “a tavolino” e che la prova di resistenza potesse essere offerta per i c.d. “tributi armonizzati” anche mediante presunzioni semplici (come il parziale annullamento in via di autotutela di un singolo avviso di accertamento).
Ritenuto Che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di tributi “non armonizzati” (come l’IRES e l’IRAP), l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7; tuttavia, tale principio non vale per i tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5", 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177). Aggiungasi che gli avvisi di accertamento emessi ai sensi degli del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all’ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame di atti sottoposti all’amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio (Cass., Sez. 6-5, 9 ottobre 2014, n. 21391; Cass., Sez. 6-5, 21 ottobre 2019, n. 26679; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2020, nn. 9902, 9903 e 9905; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 18995).
1.2 Peraltro, posto che, in tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, della non opera nell’ipotesi di accertamenti c.d. “a tavolino”, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5, 24 maggio 2021, n. 14249; Cass., Sez. 6-5, 3 giugno 2021, n. 15315; Cass., Sez. 6-5, 8 giugno 2021, n. 15881; Cass., Sez. 5, 21 giugno 2021, n. 17593). Ovviamente, il principio è destinato a valere anche per gli accertamenti “misti”, cioè relativi, al contempo, a tributi armonizzati e non armonizzati.
1.3 Nel caso di specie, pertanto, le modalità dell’attività accertativa, da ricondurre inequivocabilmente in quella a “tavolino” e, comunque l’assenza dell’esplicitazione delle ragioni prospettabili dal contribuente in sede stragiudiziale evidenziano la palese infondatezza del motivo.
Invero, il giudice di appello non si è conformato ai principi enunciati, avendo ravvisato la violazione dell’obbligo del contraddittorio endo-procedimentale da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione alle verifiche c.d. “a tavolino” senza alcun discrimine tra IRES ed IRAP, da un lato, ed IVA, dall’altro (“Pertanto, come sostanzialmente sostenuto dal primo giudice, in presenza di accertamenti relativi a tributi armonizzati e non, strettamente legati da punto di vista genetico, pur in presenza di una verifica cd. a tavolino, l’Ufficio dovrà rispettare il principio del contraddittorio, cosa non accaduta, come sopra dimostrato, nel caso di specie”), ed avendo ritenuto l’assolvimento della prova di resistenza senza un’espressa indicazione delle ragioni deducibili in sede stragiudiziale dal contribuente sulla base di una prognosi postuma ed astratta circa la valenza probatoria di una imprecisata documentazione da produrre nel termine dilatorio (“E la prova di resistenza, la quale, come detto, può essere offerta anche per presunzioni semplici, è data dal fatto che sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente l’Ufficio in autotutela ha parzialmente annullato alcuni avvisi di accertamento, segno questo che eventuali osservazioni e la ulteriore documentazione che la curatela si era impegnata a produrre avrebbero verosimilmente convinto l’amministrazione ad annullare in tutto o in parte anche la restante pretesa”).
2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021