LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26388-2020 proposto da:
G.F. EREDI SNC DI G.D. E S., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLGIULIO MASTRANGELO unitamente a se stesso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 641/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la G.F. Eredi s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello de L’Aquila in data 29-4-2020, resa a definizione del reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza di fallimento del tribunale di Teramo;
il creditore istante, avv. R.A., ha replicato con controricorso;
la curatela del fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
su segnalazione della cancelleria, è stata depositata una proposta di decisione facente riferimento alla improcedibilità del ricorso perché non depositato (art. 369 c.p.c.);
con successiva segnalazione la stessa cancelleria ha rappresentato che il ricorso (spedito per posta) è stato rinvenuto casualmente in un altro fascicolo processuale;
la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2021, riconvocata, il 8 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021