Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.38557 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31373-2019 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’Avvocato BENEDE MIGLIACCIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1423/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. la dottoressa R.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, del Fallimento ***** s.p.a., dichiarando inefficaci i pagamenti effettuati alla ricorrente dalla società in bonis per complessivi Euro 72.765,00;

1.1. la curatela del fallimento ha resistito con controricorso;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2. con istanza in data 11/06/2021 le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio per formalizzare l’accordo tra le stesse già raggiunto, in attesa della necessaria autorizzazione del tribunale fallimentare;

2.1. la richiesta, che non appare né pretestuosa né dilatoria, può

trovare accoglimento nell’interesse comune delle parti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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