LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16648-2020 proposto da:
I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronologico 4971/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 14/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il cittadino nigeriano I.O., nato a ***** (Edo State) il *****, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il decreto del 14/05/2020 con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
1.1. Il ricorrente esponeva: a) di essere sposato con tre figli e di aver sempre vissuto nel villaggio di ***** (Edo State), dove aveva studiato per sei anni; b) di avere imparato il mestiere di carpentiere a *****, per poi lavorare nei campi; c) di essersi trasferito a ***** per aiutare il padre che, quale attivista del partito PDP, aveva ricevuto una somma di denaro da distribuire agli elettori nella competizione elettorale del 2015, conclusasi negativamente; d) di aver subito ferite nel corso di una rissa con gli esponenti del partito, che pretendevano la restituzione di detta somma, finendo ricoverato all’ospedale insieme al fratello e al padre, il quale decedeva dopo due settimane; e) di essere fuggito dapprima ad *****, dove era rimasto nascosto per otto mesi, quindi a ***** (dove viveva la sorella), quindi a *****, poi in Libia e di lì in Italia; f) di non poter tornare nel suo Paese in quanto rischierebbe di essere incarcerato oppure ucciso a causa della mancata restituzione, da parte del padre, della somma ricevuta dal partito PDP.
1.2. Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto la non credibilità del racconto e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.
1.3. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
1.4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 1 luglio 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
2.1. Il primo motivo denuncia l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, n. 9, per il mancato assolvimento del dovere di collaborazione istruttoria e di acquisizione di COI aggiornate, avendo il tribunale fatto riferimento al rapporto EASO 2017, in un momento in cui erano ben disponibili ulteriori fonti qualificate pubblicate nel 2018 e 2019, che descrivevano tra l’altro la particolare situazione esistente nell’area del delta del Niger.
2.2. Il secondo mezzo prospetta la nullità del decreto per “mera apparenza della motivazione” sulla situazione interna del paese di origine, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
2.3. Analoga censura viene sollevata con il terzo motivo, con riferimento però alla domanda di protezione umanitaria.
2.4. Con il quarto mezzo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla situazione di generale insicurezza della Nigeria e, ancora una volta, all’omesso utilizzo di COI aggiornate.
2.5. Sulla base delle medesime ragioni, il quinto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
3. Il primo e il quarto motivo pongono una questione decisiva e assorbente, in relazione alla quale la causa merita di essere rimessa in trattazione alla pubblica udienza.
3.1. Si tratta dell’obbligo che deriva dai principi di cui alla Dir. CE n. 95 del 2011, art. 4 – recepiti nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, declinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (“Criteri applicabili all’esame delle domande”) e richiamati, quanto alla fase giurisdizionale, nei successivi art. 35-bis, comma 9, e art. 27, comma 1-bis – in base ai quali la decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame, che deve essere condotto alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa.
3.2. Al riguardo sono emersi in seno a questa Corte diversi orientamenti circa gli oneri gravanti sulla parte che censuri in cassazione, come nel caso di specie, una violazione di legge per non avere il giudice del merito adempiuto (ovvero per avervi adempiuto in modo incompleto, inadeguato o non rispettoso dei canoni legali) al suddetto dovere di “cooperazione istruttoria”, che – fermi restando gli oneri di allegazione – contribuisce ad integrare il principio del cd. “onere probatorio attenuato”, tratteggiato sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 2008, per cui tanto l’autorità amministrativa quanto quella giudiziale devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria.
3.3. In particolare, secondo un primo orientamento, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente non solo le fonti consultate, aggiornate al momento della decisione, ma anche il contenuto delle informazioni da esse tratte, ritenute rilevanti per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 11312 del 2019, Cass. n. 13897 del 2019, Cass. n. 11096 del 2019, Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 9230 del 2020, Cass. n. 26229 del 2020, Cass. n. 22527 del 2020, Cass. n. 262 del 2021), se non anche l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal citato art. 8, comma 3 (Cass. n. 1777 del 2021, Cass. n. 29147 del 2020); secondo tale orientamento, il ricorrente non sarebbe onerato di indicare né le fonti alternative ritenute utili – potendosi limitare a dedurre il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, sotto forma di assenza, inadeguatezza o radicale insufficienza delle indicazioni prescritte – né il concreto pregiudizio derivatogli, nonostante si tratti di un error in procedendo, in deroga ai principi comuni di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire (Cass. n. 20874 del 2019, Cass. n. 6518 del 2019, Cass. n. 4159 del 2019, Cass. n. 19759 del 2017, Cass. n. 1612 del 2014, Cass. n. 10327 del 2014), poiché nel caso di specie ricorrerebbe un pregiudizio in re ipsa posto che, diversamente, verrebbe di fatto reintrodotto il pieno onere della prova cui l’ordinamento unionale ha inteso derogare.
3.4. Secondo altro orientamento, invece, sarebbe onere del ricorrente, che contesti l’inosservanza dell’obbligo giudiziale di cooperazione istruttoria, indicare e riportare le fonti di informazione aggiornate e attendibili (cd. COI – Country of Origin Informations) – in tesi anche se non già allegate e prodotte nel giudizio di merito – in base alle quali l’esito della lite sarebbe stato diverso, per consentire alla Corte di apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Cass. n. 21932 del 2020, Cass. n. 22769 del 2020, Cass. n. 2720 del 2021, Cass. n. 2721 del 2021, Cass. n. 2728 del 2021, Cass. n. 2730 del 2021).
3.5. E’ stata quindi già evidenziata da questa sezione (con le ordinanze interlocutorie nn. 12584, 12585 e 12586 del 12 maggio 2021, alle cui ulteriori argomentazioni si rinvia) l’opportunità di approfondire in pubblica udienza, tra l’altro: i) se i documenti afferenti le COI possano essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, in deroga all’art. 372 c.p.c.; ii) se la parte possa limitarsi ad una pur completa allegazione delle fonti informative alternative; iii) se competa o meno alla Corte di cassazione il controllo su esistenza e contenuto delle predette fonti informative.
4. In conclusione, non ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, il ricorso va rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021