LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20976-2020 proposto da:
C.O. elettivamente domiciliato presso l’avv. Valentina Nanula dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale allegata ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3742/2020 del Tribunale di MILANO, depositato il 16/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
che:
Con decreto emesso il 16.4.2020, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da C.O., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili con riferimento ai timore di persecuzioni per motivi politici; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, anche con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), come desumibile dalle fonti esaminate; non ricorrevano condizioni individuali di vulnerabilità legittimanti il permesso umanitario.
C.O. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
che:
Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9 e artt. 10 e 11, per aver il Tribunale escluso la necessità di rinnovare l’audizione del ricorrente.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e ss., per non aver il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 TUI, comma 6, e dell’art. 19 TUI, per non avere il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria in ragione del livello d’integrazione in Italia raggiunto dal ricorrente, e dell’attuale situazione del suo paese d’origine e della Libia, quale paese di transito.
Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del rilascio della stessa procura.
Al riguardo, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177 del 2021).
Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio della procura speciale, in difformità dal suddetto art. 35-bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.
Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., nonché della Carta dei diritti UE, artt. 28,46,47,18,19, e degli artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU.
Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Cost..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 83 - Procura alle liti | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 365 - Sottoscrizione del ricorso | Codice Procedura Civile
Costituzione > Articolo 3 | Costituzione
Costituzione > Articolo 10 | Costituzione
Costituzione > Articolo 24 | Costituzione