LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4963-2021 proposto da:
G.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tamburrino, Paola Gallo;
– ricorrente –
contro
G.A., G.G., nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore G.F., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Bartolo Guida;
– resistenti –
e contro
C.A., B.T.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 12/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mistri Corrado, che conclude per la fondatezza della istanza di regolamento di competenza proposta da G.G. avverso il provvedimento pronunciato in data 23 maggio 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento n. 2259/2015 R.G., che andrà conseguentemente cassato per difetto delle condizioni di sussistenza della dichiarata litispendenza del suddetto procedimento con riferimento al procedimento rubricato al n. 27457/2012 R.G. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
RILEVATO
che:
– G.G., allegando di essere proprietario dell’appartamento sito al secondo piano dell’edificio condominiale sito in *****, aveva agito con il merito possessorio in prosecuzione del procedimento cautelare n, 2603/2012 e relativo alla denuncia di nuova opera presentata nei confronti di C.A. e B.T., comproprietari di vani terranei siti nello stesso edificio;
– l’attore aveva chiesto, oltre alla conferma dei provvedimenti cautelari, la nullità del contratto del ***** avente ad oggetto la compravendita intervenuta fra A.A., M.A. M.R. (quale parte venditrice), in favore di C.A. e B.T. (quale parte acquirente);
– nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rilevata la pendenza dinanzi al medesimo tribunale della causa n. 2752/2012 r.g., avente ad oggetto la declaratoria di nullità di due della quattro compravendite contenute nel medesimo rogito notarile del ***** e promossa contro C.A. B.T. da G.G., in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori G.A. e G.F., ciascuno proprietario esclusivo di immobili facenti parte del medesimo edificio condominiale, dichiarava la litispendenza relativamente alla domanda di nullità del contratto di compravendita;
– la cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta da G.G. con ricorso affidato a quattro motivi;
– con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., G.A. e G.G., nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore G.F., si sono costituiti aderendo all’istanza di regolamento avanzata dal ricorrente;
– non hanno svolto attività difensiva gli intimati C.A. e B.T..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c. evidenziando come il giudizio sul merito possessorio n. 2259/2015 r.g., di prosecuzione di quello n. 2603/2012 r.g., sia stato promosso esclusivamente da G.G., mentre quello n. 2757/2012 r.g., ed avente ad oggetto la declaratoria di nullità di 2 delle 4 compravendite, è stato promosso da G.G. nei confronti dei coniugi C.- B. e dei venditori signori M., non in proprio bensì quale genitore esercente la potestà sui figli minori G.A. e G.F., ciascuno proprietario esclusivo di altri immobili, rispettivamente posti al terzo ed al primo piano del medesimo edificio condominiale e, quindi, diversi da quello appartenente al genitore G.G. e collocato nel secondo piano;
– assume, pertanto, il ricorrente che non poteva essere dichiarata la litispendenza per mancanza della identità di parti dei diversi giudizi;
– con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c., sotto un ulteriore profilo, per essere cioè stata dichiarata la litispendenza nonostante le cause pendessero dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, potendo, in tal caso operare, la riunione ex art. 273 c.p.c.;
– con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c., per non avere il giudice dell’ordinanza impugnata considerato che il giudizio n. 2259/2015 r.g. costituiva mera prosecuzione di quello n. 2603/2012 r.g. sorto a seguito di ricorso di G.G. depositato in data 4 giugno 2012, sicché, essendo quest’ultimo più antico rispetto al giudizio recante il n. 2757/2012 r.g., solo il giudice di quest’ultimo processo, in quanto successivamente ardito avrebbe potuto, in presenza dei necessari presupposti, dichiarare la litispendenza; -con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c., per non avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ordinanza impugnata considerato che, mentre il giudizio 2259/2015 r.g. costituisce la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio, il giudizio 2757/2012 r.g. ha natura petitoria sicché la diversità della causa petendi e del petitum dell’azione petitoria rispetto a quella possessoria esclude la ravvisabilità dei presupposti per il riconoscimento della litispendenza;
– l’istanza di regolamento di competenza è fondata;
-sussiste, infatti, la denunciata inapplicabilità al caso di specie dell’art. 39 c.p.c., comma 1, in ragione della diversità dei soggetti e dei connessi titoli giuridici azionati, tra il procedimento introdotto da G.G. in proprio e iscritto con il n. 2259/2015 r.g. e quello n. 2757/2012 r.g. da lui introdotto nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli G.A., al tempo minore, e G.F.;
– appare, altresì, fondata la critica in ordine alla inapplicabilità delle disposizioni sulla litispendenza nel caso di giudizi pendenti avanti al medesimo ufficio giudiziario potendosi sul punto rinviare al consolidato orientamento della Corte (cfr. n. 26285 del 2019; id. n. 7876 del 2021);
-la fondatezza dei primi due motivi è assorbente rispetto alle altre censure (cfr. Cass. n. 28663 del 2013) e comporta la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anche per le spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese del presente regolamento al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021