Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38574 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3851 – 2021 R.G. proposto da:

S.L.R. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Santo, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato il 9.7.2020.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Roma depositato in data 28.2.2019 S.L.R. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio, del pari ex L. n. 89 del 2001, intrapreso dinanzi alla medesima Corte con ricorso depositato il 5.9.2012 e definito con decreto depositato il 3.2.2018.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 18.9.2019 il consigliere designato accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento al ricorrente della somma di Euro 1.600,00, oltre interessi legali; ingiungeva altresì al Ministero il pagamento al difensore anticipatario del ricorrente della somma di Euro 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

3. S.L.R. proponeva opposizione.

Deduceva che i compensi della fase monitoria erano stati liquidati in violazione dei parametri tariffari.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto del 9.7.2020 la Corte di Roma rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso S.L.R.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57 e 58, della L. n. 794 del 1942, art. 24, del D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 3, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, art. 4.

Deduce che ha errato la corte d’appello a disconoscere natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege “Pinto” e su tale scorta a reputare inapplicabile la tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014.

8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria.

Il motivo di ricorso e’, propriamente, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., giacché la Corte d’Appello di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

9. Invero alla fase monitoria innanzi al consigliere designato si applica al D.M. n. 55 del 2014,tabella 8 allegata (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512, secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base del D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 e s.s. c.p.c., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine “audiatur et altera pars’, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege” Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione).

Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00), l’importo liquidato (Euro 250,00) nella specie dal consigliere designato in ogni caso non è inferiore al “minimo” (“minimo” pari ad Euro 225,00).

Ovviamente, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo le violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 9.10.2015, n. 20289).

10. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, S.L.R., a rimborsare al controricorrente, Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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