Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38575 del 06/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24646-2020 proposto da:

G.P., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA LANDI;

– ricorrente –

contro

L.N., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO TEDESCO;

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE VECCHIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 727/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.ssa GIANNACCARI ROSSANA;

udito l’Avvocato.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 24.6.2020 ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di rivendica proposta da G.P., innanzi al Tribunale di Salerno, nei confronti di B.C. e L.N., per non avere l’attore provato il proprio diritto di proprietà risalendo all’acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell’usucapione in suo favore;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.P. sulla base di un unico motivo;

– hanno resistito con distinti controricorsi B.C. e L.N.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte di merito rigettato la domanda di rivendica nonostante fossero stati forniti in giudizio i titoli di provenienza, senza motivare in ordine alle ragioni dell’insufficienza di tali atti, ai fini della prova della proprietà;

– il motivo è inammissibile;

in primo luogo, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione;

la corte di merito ha motivato in ordine alle ragioni per le quali i titoli prodotti dal ricorrente non fossero idonei a provare il suo diritto di proprietà, conformandosi ai principi consolidati affermati da questa Corte in materia di onere della prova nell’azione di rivendica;

– chi agisce in rivendica deve infatti fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cass. Civ. Sezioni Unite del 28/03/2014, n. 7305, Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n. 1210Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n. 472);

– nel caso di specie, la corte di merito ha correttamente affermato che non era sufficiente, ai fini della prova della proprietà, l’atto di donazione del 1976 e l’atto di compravendita del 1956, mancando la prova del possesso nel termine previsto per l’acquisto a titolo originario;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3200,00 in favore di ciascun contro ricorrente oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472