LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16346-2020 proposto da:
M.A., C.M., entrambi in proprio ed anche nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale e la legale rappresentanza della figlia minore M.B., M.A., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARUSCA CHITO’;
– ricorrenti –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato via pec il 12/6/2020, M.A. e C.M. anche in rappresentanza delle figlie minori M.B., M.A. e M.F. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 29/2020 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata in data 9/1/2020. Intesa San Paolo ha notificato controricorso.
2. I difensori delle parti, nelle more del giudizio, hanno depositato memorie in cui dichiarano di avere rinunciato al ricorso e al controricorso, con allegazione dei relativi atti.
CONSIDERATO
che:
3. Rilevato preliminarmente che i ricorrenti e la resistente hanno fatto pervenire presso cancelleria di questo ufficio atto di rinuncia al ricorso, notificato il 24.6.2021 alla resistente, la quale ha accettato la rinuncia in data 20. 7. 2021, atti dai quali si evince che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto nelle more è stato raggiunto un accordo, formulando ai sensi dell’art. 390 c.p.c. la volontà di volere rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021