LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALDO DELLA ROCCA, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA BARTOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO PETRILLO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 453/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA.
RILEVATO
che:
1. C.G., con ricorso per cassazione impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 453/2020 del 3/2/2020 che, pur accogliendo l’appello nella parte relativa alla denunciata carenza di motivazione sul punto “di ostacolo improvviso” e sulla mancata valutazione delle prove (verbale dei vigili e testimonianze), ha ugualmente rigettato la domanda ritenendo che “l’urto fosse stato causato dalla eccessiva velocità della moto non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo e dalla inosservanza della distanza di sicurezza, il tutto in un contesto di agevole visibilità per i veicoli che seguivano, e in considerazione che la fermata della Punto per avere sbagliato strada sarebbe “normale e fisiologica” e quindi non imprevedibile” (p. 8 ricorso).
2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Parte controricorrente Unipol Assicurazione s.p.a. ha notificato controricorso indicando vari motivi di inammissibilità per inosservanza del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, e segnatamente per effetto della tecnica redazionale utilizzata ai fini dell’esposizione dei fatti di causa, ricorrendo all’intera trascrizione dell’atto di appello, e della mancata specifica indicazione degli atti processuali o documenti su cui il ricorso si fonda.
CONSIDERATO
che:
1. Rilevato preliminarmente che i ricorrenti e la resistente hanno fatto pervenire presso la cancelleria di questo ufficio atto di rinuncia al ricorso, notificato il 14.9.2021 alla resistente, la quale ha accettato la rinuncia in data 15. 9. 2021, notificato il 16 settembre 2021, atti dai quali si evince che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto nelle more è stato raggiunto un accordo, formulando ai sensi dell’art. 390 c.p.c. la volontà di volere rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese di giudizio.
PQM
La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021