Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38586 del 06/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24180-2020 proposto da:

P.B.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro in termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

SOCIETE AIR FRANCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato MARIO VALENTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE BRICCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21004/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21004/2019 pubblicata il 29 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.B.M. e riformava la decisione del Giudice di Pace di Roma che condannava Air France al pagamento a favore di P.B.M. della somma di Euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE 261/2004, per il ritardo superiore a 10 ore con cui l’areo era giunto a destinazione.

P.B.M. impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con sentenza n. 21004/2019, pubblicata il 29 ottobre 2019, modificava la decisione di prime cure, riconoscendo all’appellante al pagamento di Euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.B.M. impugna la suddetta decisione con ricorso per cassazione.

La Societe’ Air France resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso per cassazione non risulta depositato (art. 369 c.p.c.), pur essendo stato notificato in data 2 luglio 2020, tramite pec, alla Societe’ Air France.

La controricorrente ha depositato il ricorso (allegato A al controricorso).

Il ricorso va dichiarato improcedibile, atteso che il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4859 del 30/07/1981, n. 4859; cfr. poi analogamente Cass. 10/01/2001, n. 252; Cass. 09/11/2017, n. 26529; Cass. 25/02/2020, n. 4917);

Le spese sostenute dalla Banca Nazionale dalla Societe’ Air France seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare l’esistenza dei presupposti processuali di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472