Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3859 del 15/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25029/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato Martella Dario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tavormina Valerio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3139/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 28 luglio 2016, ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Varese del 6.1./17.1.2011, da C.S., il quale aveva richiesto, in riforma della stessa, che:

1) venisse dichiarato risolto l’investimento del 7.2.2000, avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni ***** 7,125%-99/09 per un controvalore di 260.000,00 (ovvero il contratto quadro relativamente a tale investimento) e che la San Paolo IMI s.p.a. venisse conseguentemente condannata alla restituzione, e, in ogni caso, al risarcimento dei danno subito da esso odierno appellante, mediante pagamento della somma di Euro 260.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 7.2.2000 al pagamento;

2) in subordine, venisse dichiarata la nullità del suddetto investimento per mancanza di valido contratto quadro e che la San Paolo IMI s.p.a., venisse conseguentemente condannata alla restituzione della somma investita, o di quella maggiore o minore ritenuta giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 7.2.2000 al pagamento.

Il giudice di secondo grado ha rigettato la domanda di risoluzione sul rilievo che, da un lato, in relazione al contratto quadro, nell’atto di citazione introduttivo del primo grado non vi era neppure un riferimento all’importanza dell’inadempimento agli obblighi contrattuali in relazione all’economia generale del rapporto con la Banca, che durava dal 1996, mentre, dall’altro, non poteva essere pronunciata la risoluzione della specifica operazione di investimento, avendo la stessa mera funzione esecutiva del contratto di intermediazione finanziaria.

La Corte d’Appello ha, inoltre, ritenuto, in parte, inammissibile e, in parte, infondato il motivo d’appello, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno. Sul punto, dopo aver dato atto che il Tribunale di Varese aveva accertato che il corretto adempimento dei doveri informativi di cui agli artt. 28 e 29 regolamento Consob non era stato adeguatamente dimostrato dalla Banca, il giudice di secondo grado ha comunque evidenziato che il C. non aveva specificamente criticato “l’affermazione del Giudice di prime cure circa l’inesistenza – desumibile dalla composizione del suo portafoglio titoli, dal rilevante patrimonio investito e dalla sua storia finanziaria – di elementi che possano far ritenere che, se la Banca avesse fornito le ordinarie e complete informazioni in ordine alle obbligazioni ***** 7,125% 99/09, si sarebbe astenuto dall’acquisto”.

Infine, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di nullità proposta dall’investitore, per dedotta mancanza del contratto quadro, sul rilievo che lo stesso si era perfezionato mediante lo scambio delle copie sottoscritte da ciascuna parte e, in ogni caso, l’intento della Banca di avvalersi del contratto risultava provato, nel caso di specie, dalle manifestazioni di volontà esternate dalla Banca nel corso del rapporto, mediante la comunicazione delle schede contabili di “movimento titoli” e degli altri documenti comprovanti l’esecuzione degli ordini impartiti dai clienti.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.S. affidandolo a quattro motivi.

La banca Intesa San Paolo s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e artt. 1321 e 2725 c.c. in relazione all’inesistenza di un valido contratto quadro, in quanto non sottoscritto dalla banca.

2. Tale motivo è stato rinunciato.

Il ricorrente, infatti, ha preso atto che, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 898/2018, hanno statuito che, in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1421 c.c. e art. 345 c.p.c. in relazione alla rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione nell’interesse del contraente protetto.

Espone il ricorrente l’erroneità dell’affermazione con cui la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile, per tardività, la sua censura di nullità del contratto del 25.10.1996, per non essere lo stesso stato redatto in conformità alla normativa vigente (ovvero il D.Lgs. n. 58 del 1998) alla data dell’acquisto (febbraio 2000) delle obbligazioni per cui è causa, bensì con un modulo ancorato alla previgente normativa (L. n. 1 del 1991).

Evidenzia, inoltre, l’irrilevanza della tardiva formulazione della censura di nullità, potendo la nullità di protezione essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, allorchè ciò corrisponda all’interesse del contraente protetto, ed anche per una causa diversa da quella dedotta dalla parte, e ciò in ottemperanza a quanto prescritto dalla SS.UU. n. 26242/2014.

4. Il motivo è fondato.

La Corte d’Appello non ha esaminato nel merito il profilo di nullità del contratto-quadro allegato dall’investitore (sollevato per il dedotto mancato adeguamento dello stesso alla normativa successivamente entrata in vigore), sul rilievo della inammissibilità per tardività dell’ulteriore domanda di nullità del contratto-quadro formulata dal cliente (oltre a quella che era stata proposta con l’atto di citazione e relativa alla mancata sottoscrizione dello stesso contratto da parte della banca).

Tale affermazione è erronea, essendo ormai orientamento consolidato di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26242/2014 (in senso conforme, Cass. n. 15408/2016), che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, ancorchè relativa ad una nullità di protezione, deve rilevare di ufficio (e ciò anche in grado di appello ed in cassazione) anche l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, con la conseguenza che una domanda di nullità contrattuale proposta da una parte non può mai essere ritenuta tardiva.

Ne consegue che la Corte d’Appello (in diversa composizione) dovrà pronunciarsi sulla questione di nullità di cui al presente motivo sottoposta al suo esame dall’investitore.

5. Con il terzo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 1453 e 1458 c.c..

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di omesso esame, per aver limitato la pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale nella parte in cui ha dato rilevanza al “significato letterale” delle sue conclusioni.

Assume, inoltre, il ricorrente che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello, la risoluzione del singolo contratto di investimento è ammissibile atteso che la singola operazione di investimento, pur se atto esecutivo del contratto quadro, postula, pur sempre, la formazione di un consenso ulteriore, di talchè anche il singolo investimento dà luogo ad uno specifico contratto ed ha una propria autonomia economico- funzionale.

Ne consegue che il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto di cui allo specifico ordine di investimento, ovvero del contratto quadro limitatamente a detto investimento, e valutare la gravità dell’inadempimento in relazione alla stessa specifica operazione e non relativamente all’intero e pluriennale rapporto intercorso tra le parti.

6. Il motivo è fondato.

Va osservato che la recente giurisprudenza di questa Corte – cui questo Collegio intendere dare continuità – è ormai stabilmente orientata a riconoscere la separata risolubilità dei singoli ordini di investimento mobiliari (Cass. n. 16861/2017; Cass. n. 20617/2017; Cass. 12937/2017; Cass. 8394/2016).

Tale orientamento si fonda sul rilievo che non è il contratto – quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: se, da un lato, infatti, è il contratto – quadro a definire la tipologia delle operazioni che potranno essere poste in atto in futuro e determina l’insorgenza di taluni obblighi, dall’altro, è con il singolo “ordine” che l’investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell’operato dell’intermediario.

E’ quindi del tutto condivisibile l’assunto contenuto in Cass. 27 aprile 2016, n. 8394, che non ha fatto altro che richiamare quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26724/2007, secondo cui le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonoma.

Ne consegue che l’investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può indirizzare l’azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell’intero rapporto con l’intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello stesso (ovvero le singoli operazioni di investimento).

D’altra parte, l’effettiva risoluzione di un singolo ordine di investimento non può che essere subordinata all’effettivo riscontro, a livello della fattispecie concreta, della non scarsa importanza dell’inadempimento che sia stato posto in essere dall’intermediario, la quale dovrà essere valutata nello specifico ambito dell’ordine rispetto al quale l’inadempimento medesimo si è venuto a manifestare.

Nel caso di specie, dall’esame della sentenza impugnata emerge in modo evidente che l’azione dell’odierno ricorrente è stata finalizzata sin dal primo grado proprio alla risoluzione della specifica operazione di investimento in obbligazioni ***** 7,125% 99/09.

Non a caso, anche in questa sede, anche se l’investitore ha richiesto, in via alternativa, anche la risoluzione del contratto quadro (e ciò per ovviare all’orientamento di entrambi giudici di merito non inclini a riconoscere l’autonoma risolubilità dei singoli ordini) significativa è la sua richiesta di limitare comunque tale risoluzione all’investimento per cui è causa.

In conformità con l’intento di caducare la sola operazione oggetto del presente giudizio, corretta è stata quindi l’impostazione del ricorrente – erroneamente censurata dalla Corte territoriale a pag. 4 – di focalizzare il profilo della gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi in relazione alla specifica operazione e non all’economia generale del rapporto pluriennale con la Banca.

Deve quindi essere cassata la sentenza nella parte in cui ha escluso che possa essere pronunciata la risoluzione della specifica operazione di investimento.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’ammissibilità del terzo motivo d’appello nonchè la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23.

Contesta il ricorrente la valutazione con cui la Corte di merito ha ritenuto la parziale inammissibilità del terzo motivo d’appello per genericità e deduce il contrasto della decisione impugnata con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di nesso causale.

8. Il motivo è assorbito.

Dall’esame delle conclusioni svolte dall’investitore nell’atto di appello, evincibili dalla sentenza impugnata, emerge che il sig. C. aveva chiesto la risoluzione dell’ordine d’acquisto del controvalore di Euro 260.000,00, con condanna della banca alla restituzione, e in ogni caso, al risarcimento del danno della (stessa) somma di Euro 260.000,00. Ritiene questo Collegio che con l’espressione “in ogni caso” e con la pretesa di conseguire comunque la stessa ed identica somma di Euro 260.000 – richiesta, in primis, a titolo restitutorio per effetto della risolubilità dell’ordine di acquisto – il ricorrente abbia svolto la domanda di risarcimento solo in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale. Ne consegue che l’accoglimento del terzo motivo sulla risolubilità del singolo ordine d’acquisto determina l’assorbimento del quarto.

9. Anche il ricorso incidentale è assorbito, essendo lo stesso stesso espressamente condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che è stato, come si è visto, rinunziato.

10. Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

Dichiara rinunziato il primo motivo del ricorso principale;

Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto motivo ed il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472