Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38590 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28003-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO REINA e DANIELA IMPALLOMENI;

– controricorrente –

contro

P.A., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 599/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. Il dottor P.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e l’Università degli studi di Catania, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione.

A sostegno della domanda espose di essersi laureato in medicina e di aver conseguito la specializzazione in anestesia e rianimazione cominciando la frequenza nell’anno accademico 2004-2005, percependo gli emolumenti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6. Aggiunse che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Concluse, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essergli riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, essendosi svolto il periodo di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006-2007.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, nonché l’Università, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal Dott. P. e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14 marzo 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha ritenuto che all’appellante spettasse la rivalutazione triennale della borsa di studio, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di tale ulteriore emolumento (senza determinare la somma).

La Corte territoriale ha osservato che il recepimento delle direttive dell’Unione Europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi compiuto già con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per cui l’aumento dei compensi stabilito col D.Lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall’anno accademico 20062007 non poteva costituire inadempimento della direttiva 93/16/CEE, posto che essa nulla aveva innovato rispetto all’obbligo di corresponsione di un’adeguata retribuzione ai medici specializzandi. Doveva tuttavia essere riconosciuto all’appellante il diritto alla rivalutazione suindicato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Università degli studi di Catania.

Il Dott. P. e i Ministeri indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., osservando che la domanda relativa al riconoscimento della rivalutazione triennale della borsa di studio sarebbe stata proposta per la prima volta in appello, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 e della L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1.

Sostiene il ricorrente che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il diritto alla rivalutazione triennale della borsa di studio non sussiste.

3. Ritiene la Corte che in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida possa procedersi ad esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, il quale è fondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l’ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572).

E’ stato anche affermato che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449).

Da questa giurisprudenza la Corte non vede ragioni per discostarsi.

4. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.

5. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il totale rigetto della domanda del Dott. P..

In considerazione della complessità delle questioni, delle oscillazioni della giurisprudenza e degli esiti alterni dei due giudizi di merito, la Corte ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal Dott. P.A. e compensa integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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