Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38594 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29390-2019 proposto da:

G.V. e G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato GELSOMINA CIMINO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DI MURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 968/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. B.M. convenne in giudizio G.V. e G.M., davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo che fossero condannati in solido al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 25.000.

Espose, a sostegno della domanda, che quella somma era portata da un assegno bancario tratto da G.V. in favore del figlio G.M. e da questi girato in suo favore, ed aggiunse che quel titolo era stato annullato dal cassiere della banca, alla presenza dei debitori, in quanto non munito della clausola di trasferibilità. Rilevò che i convenuti avevano promesso di sostituire quel titolo con un altro ma non vi avevano poi realmente provveduto.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Addussero a loro difesa che quel titolo corrispondeva all’entità di un credito vantato dal B. che era stato estinto in data *****, in occasione della stipula di un atto pubblico tra l’attore e G.M..

Il Tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma richiesta, con il carico delle spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dai convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 4 luglio 2019, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propongono ricorso G.V. e G.M. con unico atto affidato a due motivi.

Resiste B.M. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per difetto di attività istruttoria, avendo la sentenza omesso di esaminare le loro difese.

Sostengono i ricorrenti che il credito di cui all’assegno era stato soddisfatto con altro assegno circolare indicato nell’atto pubblico; che tale questione non era nuova e che l’assegno bancario non poteva essere considerato come promessa di pagamento; tanto più che all’epoca dei fatti l’assegno era ancora trasferibile per girata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1988,2730,2732 e 2735 c.c., sostenendo che la dichiarazione di quietanza a saldo di cui all’atto pubblico prodotto in atti aveva il valore di confessione stragiudiziale, per cui i convenuti non avevano alcun onere di dimostrare il pagamento. I giudici, inoltre, avrebbero dovuto considerare che la presenza di un assegno circolare valeva come mezzo di pagamento, per cui sarebbero state violate le norme sulla confessione e sulle prove documentali in generale.

3. Osserva la Corte che il ricorso, inammissibile per una serie di concorrenti ragioni, è comunque privo di fondamento.

3.1. Si rileva, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6); da un lato, infatti, esso non contiene un’adeguata esposizione sommaria dei fatti; dall’altro, il ricorso fa continui riferimenti ad atti e documenti senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte.

3.2. Ciò premesso, il Collegio osserva come il ricorso non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, ha premesso che gli odierni ricorrenti non avevano formalmente disconosciuto la copia dell’assegno bancario per cui è causa ed ha aggiunto che quel documento era da considerare comunque una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., e che gli appellanti non avevano dimostrato in alcun modo la bontà della tesi da loro proposta e la conseguente infondatezza della domanda. La sentenza qui in esame, richiamando la motivazione di quella resa dal Tribunale, ha osservato che gli appellanti si erano limitati ad affermare che l’originale dell’assegno bancario era stato a loro restituito e annullato.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la censura di cui al primo motivo è inammissibile perché si risolve nell’evidente tentativo di sollecitare in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, posto che la Corte d’appello ha fornito una propria motivata ricostruzione dei fatti. Quanto al secondo motivo – a prescindere dall’evidente novità della questione circa l’asserita produzione di un assegno circolare del quale la sentenza impugnata non fa alcuna menzione – nessuna violazione delle norme sulla confessione stragiudiziale è configurabile, dal momento che la tesi dei ricorrenti si fonda sulla presunta esistenza di una quietanza a saldo che non risulta indicata dalla sentenza in esame. Senza contare la particolare stranezza della linea difensiva secondo cui la somma di Euro 25.000 sarebbe stata versata contestualmente al rilascio dell’assegno; mentre, come giustamente si osserva nel controricorso, l’assegno non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere in tale eventualità.

In definitiva, il ricorso tende al riesame del merito e non riesce a cogliere nella sentenza alcuna violazione di legge.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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