Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3860 del 15/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25754/2016 proposto da:

Laterizi Murrighile S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Mario Fani n. 20, presso lo studio dell’avvocato De Micco Padula Gianluca, rappresentata e difesa dall’avvocato Villone Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Sardegna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avvocato Sadurny Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cudoni Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2015 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA e l’ordinanza n. rg. 3/16 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, depositate il 01/06/2015 e il 2/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Tempio Pausania – sulla domanda proposta dalla Laterizi Murrighile s.r.l. contro il Banco di Sardegna s.p.a. avente ad oggetto la rideterminazione del saldo di dare-avere tra le parti del conto corrente n. *****, poi divenuto ***** (cui era stata appoggiata un’apertura di credito in conto corrente), nonchè la restituzione delle somme indebitamente versate all’istituto di credito in conseguenza dell’applicazione degli interessi debitori ad un tasso ultralegale, della illegittima capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi debitori, della illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto ed errata applicazione dei giorni valuta ai danni del cliente – ha accertato e dichiarato che, alla data del *****, di chiusura del conto e passaggio a sofferenza, lo stesso presentava un saldo negativo a carico della correntista di Euro 26.271.

Il giudice di primo grado è pervenuto alla rideterminazione di tale saldo alla luce delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio contabile, che aveva evidenziato che il conto corrente 16792, riportante a seguito dell’ultimo movimento il saldo passivo (secondo le annotazioni della banca) di Euro 448.458.078, era stato poi azzerato con la dicitura “azzeramento saldo per estinzione”, da intendersi, secondo la pratica bancaria, che l’azzeramento era dipeso dal riporto del suo saldo a debito su di un altro specifico conto di sofferenza.

Con ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c. del 1.6.2016, la Corte d’Appello di Cagliari – sezione di Sassari – ritenendo che l’appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto, lo dichiarava inammissibile.

Avverso la sentenza di primo grado (essendo questa, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, il provvedimento impugnabile in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello) – ha proposto ricorso per cassazione la Laterizi Murrighile s.r.l. in liquidazione, affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Banco di Sardegna si è costituito in giudizio con controricorso, depositando altresì la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che il giudice di primo grado, nella determinazione del saldo del conto corrente n. *****, che riportava al momento della chiusura l’importo 0, ha erroneamente computato la (asserita) consistenza debitoria presente sul diverso conto corrente n. *****, sul quale era confluito il saldo negativo del c/c n. *****, e ciò in assenza di qualsivoglia eccezione e/o domanda della banca convenuta in tal senso. In tal modo, tale giudice, indagando indebitamente sulla consistenza del diverso conto corrente sopra riportato, non evocato in giudizio da alcuna delle parti, aveva palesemente violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, allargando d’ufficio l’oggetto della controversia.

L’errore in cui era incorso il giudice di primo grado aveva avuto riflessi evidenti nella determinazione dei rapporti di debito-credito tra le parti. Infatti, tenuto conto che il CTU aveva determinato nella somma di Euro 422.186.633 quella che era stata indebitamente addebitata alla correntista a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, cms etc, ove si fosse partito dal presupposto che il saldo del conto, al momento della sua chiusura, era “zero”, si sarebbe giunti alla conclusione che a quella data vi era un credito a favore della società ricorrente di Euro 422.186.633.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che, dalla sintesi contenuta nella sentenza del Tribunale di Tempio Pausania delle conclusioni formulate dalla odierna ricorrente nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (che trova corrispondenza con le conclusioni trascritte dalla ricorrente a pag. 3-4 del ricorso), emerge che la Laterizi Murrighile s.r.l. aveva chiesto, previa declaratoria della illegittimo addebito di interessi ultralegali, della illegittima capitalizzazione dei medesimi, dell’indebita applicazione di cms e giorni valuta, la rideterminazione del saldo dei rapporti dare e avere tra le parti del conto corrente n. ***** (e tal fine la stessa ricorrente aveva chiesto in via istruttoria ammettersi CTU contabile) con conseguente condanna del Banco di Sardegna al pagamento in suo favore della somma dovuta.

Il consulente tecnico d’ufficio nominato, dopo aver verificato che, a seguito della chiusura del conto n. *****, il suo saldo a debito di Euro 448.458.078 era stato trasferito su un conto “a sofferenza”, oltrepassando i limiti dell’incarico conferitogli (circoscritto alla determinazione del saldo del n. *****), aveva indebitamente ampliato le operazioni peritali occupandosi anche dei pagamenti ed addebiti che erano avvenuti successivamente al passaggio a sofferenza del conto.

Tuttavia, il giudice di primo grado, dopo aver osservato, che la parte attrice aveva circoscritto la propria domanda al rapporto contrattuale n. ***** (dal momento della sua apertura a quello della chiusura), ha correttamente utilizzato i risultati della CTU nei limiti del quesito formulato, provvedendo all’accertamento del reale saldo del conto corrente (fino all’ultimo movimento contabile prima della chiusura) depurato degli illegittimi addebiti della banca.

Le censure della ricorrente, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. – sul rilievo che il saldo “banca” del conto, al momento della sua chiusura, non sarebbe stato pari a Euro 448.458.078, bensì a 0 – sono del tutto destituite di fondamento.

E’ evidente che scopo dell’azione intrapresa dalla società ricorrente era quello di accertare il saldo effettivo dei rapporti dare-avere con la banca del conto n. *****, al netto degli illegittimi addebiti della banca – e ciò nella prospettiva di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito o addirittura di ottenere, a seguito dei nuovi conteggi, l’eventuale riconoscimento di un credito – e tale accertamento il giudice di primo grado l’ha effettuato, rideterminando il saldo passivo nella minore somma (da Euro 448.458.078) di Euro 26.271,445.

La circostanza che (solo) per effetto della chiusura del conto il saldo passivo dello stesso sia stato “azzerato”, per essere trasferito su un diverso conto a sofferenza, non può in alcun modo giovare alla società ricorrente ai fini della decisione della presente causa. D’altra parte, tale ultima circostanza è stata anche esplicitamente ammessa dalla ricorrente sia a pag. 8 del ricorso (ove ha dato atto che sul c/c ***** era “successivamente confluita la debitoria del c/c *****”), sia a pag. 16 (ove ha dato atto che la prova del passaggio del saldo debitore del conto originario al c/c ***** era dato dalla lettera del Banco di Sardegna del 25 maggio 2000).

E’ evidente che a diverse ed opposte conclusioni si sarebbe addivenuti ove l’azzeramento del conto corrente n. ***** fosse stato dovuto non alla semplice chiusura dello stesso (secondo una prassi bancaria messa in luce dal CTU), ma un pagamento da parte della ricorrente del saldo debito di Euro 448.458.078 (secondo le annotazioni della banca).

Infatti, solo se l’azzeramento del conto fosse stato dovuto ad un tale pagamento la ricorrente avrebbe potuto rivendicare il riconoscimento di un credito che, diversamente, si appalesa del tutto insussistente.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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