Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38601 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14151/2020 proposto da:

E.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Russo, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1617/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1617/2019 depositata l’11-11-2019, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da E.O., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore delle minacce di morte rivoltegli da alcuni criminali, i quali volevano in restituzione delle armi che egli aveva trovato in una valigia sotto il letto di suo fratello e delle quali si era disfatto. La Corte territoriale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione della Nigeria, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere la Corte territoriale effettuato il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata senza applicare i parametri di legge, considerato che le sue dichiarazioni erano coerenti, lineari e plausibili alla luce delle informazioni relative al suo luogo e al tempo di provenienza; (ii) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’appello assolto all’onere di cooperazione istruttoria al fine di verificare la situazione generale e socio- politica del suo Paese, come da fonti internazionali citate in varie pronunce di merito, nonché per non avere tenuto conto la Corte di merito dell’emergenza Covid-19.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Il richiedente si duole, del tutto genericamente, del giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata a cagione della fuga dal suo Paese e dell’omesso svolgimento di indagine istruttoria ufficiosa, senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sollecitando un’impropria richiesta di riesame del merito, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019).

2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 32064/2018 e Cass. 30105/2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti qualificate di conoscenza (pag. n. 4 della sentenza impugnata), ha analizzato la situazione politica della Nigeria – Edo State – ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata in quel Paese.

Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate dalla Corte di merito.

2.3. Non conducente è il generico richiamo al quadro socio-politico della Nigeria, dovendosi ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018), e peraltro neppure si rinviene nel ricorso uno specifico riferimento alla sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti necessari per l’ottenimento della protezione “minore”. In ogni caso, non può attribuirsi, nel senso invocato in ricorso, una portata decisiva alla crescente diffusione dell’epidemia da virus Covid-19 nel continente africano. Si tratta di un fenomeno che, in base alle stesse allegazioni del richiedente, il quale non deduce alcuna particolarità della sua situazione personale, non incide specificamente su quest’ultima, riguardando l’intera popolazione del Paese di origine, e non dà pertanto luogo ad una condizione di vulnerabilità, nel senso inteso dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria.

3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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