LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10589/2020 proposto da:
O.V., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Migliaccio, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1349/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto da O.V., proveniente dalla Nigeria (Delta State).
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Il cittadino straniero aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria perché, a seguito della morte del padre appartenente alla setta degli *****, molto pericolosi e dediti ai sacrifici umani, alcuni membri di tale setta si erano presentati al funerale del padre e lo avevano minacciato, ove egli non avesse accettato di prendere il posto del padre nell’ambito dell’organizzazione.
La Corte di appello, in linea con la decisione assunta in primo grado, ha ritenuto non credibile il racconto, in ordine alle ragioni di fuga, perché generico ed ha affermato che non vi erano elementi per ritenere che una volta rientrato in Mali (sic, fol. 6 della sent. imp.), il richiedente potesse correre il rischio di subire danni gravi alla persona o trattamenti inumani o degradanti.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché dell’art. 116 Cost., comma 6, art. 6 CEDU e art. 47Carta di Nizza, relativi ai “requisiti minimi” di idoneità della motivazione del provvedimento impugnato, è fondato e va accolto.
La decisione impugnata si limita a negare la credibilità del ricorrente in ordine alle ragioni di allontanamento dal proprio paese, senza analizzarne in alcun modo il racconto e formula una prognosi relativa alle possibili conseguenze del rientro in patria inopinatamente individuata nel Mali, mentre il richiedente proviene dalla Nigeria – senza circostanziare le ragioni della statuizione assunta e senza analizzare le condizioni socio/politiche del paese di origine.
Orbene, nello svolgimento del sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscritto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 23940 del 12/10/2017), il motivo risulta fondato, attesa la assoluta genericità della pronuncia che risulta pertanto nulla, in quanto priva di riferimenti atti a consentire la comprensione della motivazione e dell’iter logico/giuridico seguito.
2. I motivi secondo e terzo, con cui si denuncia l’inosservanza dei parametri di valutazione della credibilità del narrato, nonché l’inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria (secondo) e l’omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria (terzo), sono assorbiti.
3. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
PQM
– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021