LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22306/2020 R.G. proposto da:
D.L., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luciano Natale Vinci, con studio in Roma, via Taranto 90.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Potenza, depositato il giorno 25 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 695/2018.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
D.L., cittadino ivoriano, impugnò innanzi al Tribunale di Potenza la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 25 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Potenza, D.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente plurime violazioni di legge, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale negato l’invocata protezione internazionale sussidiaria con una motivazione apparente, oltre che perplessa ed incomprensibile.
2. Con il secondo motivo lamenta plurime violazioni di legge, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di prime cure ha respinto la domanda di protezione umanitaria con una motivazione apparente, oltre che perplessa ed incomprensibile.
2.1. I due motivi, chiaramente connessi per l’oggetto, sono entrambi parimenti inammissibili.
Invero, a differenza di quanto affermato in ricorso, il tribunale, con valutazione in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che all’esito dell’istruttoria espletata e tenuto conto delle dichiarazioni palesemente contraddittorie rese dal richiedente asilo, difettassero le condizioni sia per il riconoscimento della protezione internazionale che di quella sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. a), b) e c), che del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021