LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Piero – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19275/2020 proposto da:
M.I., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Valerio Santagata, e rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Miraglia;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2953/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/9/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. M.I., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, avendo il decidente erroneamente ritenuto che il giudizio di non credibilità declinato in ordine alle vicende narrate dal ricorrente precludesse l’esame della richiesta di protezione internazionale formulata a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); 2) della violazione dell’art. 116 c.p.c. e della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), commi 4 e 5 e degli art. 8, comma 2 e art. 13, comma 1-bis in relazione all’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost., avendo il decidente declinato il predetto giudizio sul presupposto di una ravvisata carenza documentale riguardo al paese di provenienza senza tuttavia attivare alcun contraddittorio sul punto; 3) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e alla tutela del diritto alla vita e all’integrità psicofisica di cui agli artt. 2 e 3 CEDU, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo afferente alla situazione sociopolitica della regione di provenienza avendo il decidente escluso la sussistenza della situazione di pericolo a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza citare alcuna fonte a smentita delle fonti di opposto contenuto citate dal ricorrente nel corso del giudizio; 4) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 14 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, con riferimento all’art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 avendo il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate con motivazione illogica e manchevole segnatamente in relazione alla capacità delle autorità statuali di garantire la sicurezza del ricorrente; 5) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria negato dal decidente senza spiegare perché le violazioni dei diritti umani nel paese di provenienza del ricorrente non fossero fonte di un grave motivo umanitario, perché il ricorrente non fosse in condizioni di vulnerabilità malgrado i trattamenti patiti nel paese di transito e perché non fosse stata presa in considerazione la sua situazione lavorativa nel nostro paese.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto riflettenti la medesima censura, sono inammissibile per difetto di autosufficienza.
E’ principio saldamente affermato da questa Corte (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826) che il dovere di cooperazione istruttoria gravante sul decidente ed estrinsecantesi segnatamente nell’acquisizione di fonte informative precise ed aggiornate sul paese di provenienza, configurabile in rapporto alla fattispecie della violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e sussistente anche laddove i fatti narrati dal ricorrente non si ritengano credibili – e sempreché che il predetto giudizio non riguardi il paese di provenienza – postula che il richiedente asilo assolva l’onere di allegazione gravante su di sé indicando i fatti e le ragioni costitutive a fondamento del proprio assunto, non operando in suo favore l’attenuazione procedimentale evincibile dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dato che essa deroga al principio dispositivo solo con riferimento all’onere della prova.
Nella specie né dall’illustrazione dei motivi né dalla sentenza risulta che le istanze disattese dal decidente siano state formulate con particolare riferimento al pericolo di un danno grave corso dal ricorrente in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), onde le declinate censure rendono il giudizio sull’erroneità del convincimento espresso al riguardo dal decidente del tutto ipotetico e come tale non scrutinabile da questa Corte.
3. Il secondo motivo in ragione della sua subordinazione logica al rilievo ostativo che preclude la disamina dei motivi dianzi citati resta conseguentemente assorbito.
4. Il quinto motivo si sottrae del pari al richiesto scrutinio vuoi perché più generalmente inteso a sollecitare la revisione del giudizio in fatto espresso dal decidente, che ha escluso la sussistenza in capo al ricorrente di una condizione di vulnerabilità, vuoi perché, in difetto di ogni pregressa allegazione, costituisce una questione nuova quella afferente ai trattamenti deteriori patiti dal ricorrente nel paese di transito, vuoi infine perché la deduzione in punto all’attività lavorativa asseritamente disimpegnata dal ricorrente non risulta rappresentata con quei caratteri che ne rendono doveroso l’apprezzamento circa la raggiunta condizione di integrità sociale secondo i criteri enunciati da SS.UU. 24413/2021.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021