Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38615 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23976/2020 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Raneli, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2416/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2416/2019, depositata in data 10/12/2019, ha respinto il gravame di J.A., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado che avere respinto la richiesta, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che la vicenda narrata dal richiedente (essere scappato dal Paese d’origine, temendo di essere arrestato, avendo, mentre lavorava come operaio in un’impresa, smarrito un “meta)”, un dispositivo per l’installazione del sistema idrico negli immobili) era non credibile, perché generica, e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); il ***** non era interessato da situazioni di violenza generalizzata, con conseguente insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), alla luce del mutamento politico in atto dopo le ultime elezioni presidenziali, secondo i report consultanti (UNHCR e *****, oltre che sito ministero degli Esteri); non ricorrevano neppure i presupposti per la chiesta protezione umanitaria, essendosi il richiedente limitato a fare riferimento, in punto di vulnerabilità, alla situazione di instabilità del Paese d’origine, già esclusa.

Avverso la suddetta pronuncia, J.A. propone ricorso per cassazione, notificato l’11/9/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., “n. 5”, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, non avendo la Corte, ai fini della protezione sussidiaria, nel valutare la credibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo, preso in esame quanto dichiarato in sede di audizione, essendo stato il racconto sufficientemente specifico; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla apparenza della motivazione sul diniego della protezione sussidiaria in relazione alla situazione generale del Paese d’origine, non essendosi compiuta alcuna indagine sul sistema carcerario e giudiziario in *****; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, non avendo il giudice adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria sulla situazione del Paese d’origine; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in relazione al diniego di protezione umanitaria.

2. La prima censura è inammissibile.

Quanto alla violazione di legge, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Ora, il vizio motivazionale non viene neppure svolto e comunque l’unico documento di cui si lamenta l’omesso esame è il verbale di udizione in sede amministrativa, puntualmente esaminato invece dalla Corte d’appello.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La sentenza non risulta infatti affetta da un vizio di radicale carenza di motivazione o motivazione apparente. Invero, la Corte di merito ha ritenuto che il racconto del richiedente era sotto vari profili (per incoerenza e genericità) non credibile, cosicché ha ritenuto di non dovere indagare sulla situazione carceraria e giudiziaria in *****. Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Invero, a fronte di una motivazione che ha ritenuto di escludere la ricorrenza in ***** di una situazione di “violenza generalizzata” sulla base essenzialmente dei report consultati, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, a lamentare che non si sia tenuto conto della situazione aggiornata del suddetto Paese né di fonti attendibili, affermando che nel Paese mancano le condizioni minime di sicurezza e vi è un’incontestabile violenza diffusa.

Inoltre, la doglianza in ordine alla mancata verifica della condizione carceraria in detto Paese è inconferente, avendo la Corte territoriale ritenuto non credibile il racconto del richiedente.

5. Anche l’ultima doglianza è inammissibile.

Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando genericamente che la Corte d’appello non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto il richiedente, in caso di rientro nel Paese.

La Corte di merito ha motivatamente ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

Le Sezioni Unite (Cass. 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T. U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Ora, nel presente giudizio, la Corte d’appello ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando che non era stata neppure allegata documentazione dal richiedente, al fine di integrare il requisito della effettiva integrazione effettiva, sociale e lavorativa, nel nostro Paese e, nel ricorso, ci si limita a ritenere pregiudizievole il rientro nel Paese d’origine, per la situazione di instabilità ivi presente.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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