LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20681/2015 proposto da:
Comune di Bolzano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Marina n. 1, presso lo studio dell’avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati *****, *****, *****, *****, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
Habitat S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mazzei Federico, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale autonomo;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Comune di Bolzano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Marina n. 1, presso lo studio dell’avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati *****, *****, *****, *****, giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 67/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, pubblicata il 04/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal cons. Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/3/2013 la Habitat spa, proprietaria di un’area sita nel Comune di *****, convenne in giudizio il Comune di Bolzano in persona del legale rappresentante davanti alla Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano per ivi sentir accertare la natura espropriativa e di sostanziale inedificabilità del vincolo urbanistico a “verde pubblico-parco giochi” posto a carico della p.ed. ***** dal PUC di Bolzano e determinare l’indennizzo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 39 per la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio nella misura di Euro 1.177.827,50 più altro importo per ogni ulteriore anno di reiterazione.
Il Comune di Bolzano si oppose alla domanda proposta negando la natura espropriativa del vincolo ed affermandone la natura conformativa contrariamente alla prospettazione della ricorrente Habitat spa nonchè contestando l’avvenuta reiterazione di tale vincolo da parte di esso Comune.
La Corte di Appello di Trento con sentenza 67/2015 rigettò la domanda di Habitat spa sul presupposto della mancata reiterazione del vincolo.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento il Comune di Bolzano, pur vittorioso in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e memoria. La Habitat spa resisteva con controricorso e ricorso incidentale autonomo più memoria. Il Comune di Bolzano controdeduce con controricorso a ricorso incidentale della Habitat spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente Comune di Bolzano denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per nullità della sentenza e mancanza assoluta di motivazione perchè la Corte di Appello di Trento ha ritenuto che non spettasse alla Habitat spa alcun indennizzo in mancanza di reiterazione del vincolo, così implicitamente qualificando come espropriativo il vincolo posto sull’area da parte del Comune mentre, al contrario, il vincolo in questione aveva natura conformativa. Il ricorrente motivava altresì l’impugnazione avverso la sentenza della Corte distrettuale, che pure lo vedeva vittorioso nel grado, in quanto l’implicita affermazione della natura espropriativa del vincolo (anzichè conformativa) lo avrebbe esposto in futuro ad azioni e domande di natura risarcitoria da parte dell’espropriato.
Il motivo di ricorso principale è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti questa Corte ha più volte affermato il difetto di interesse ad impugnare in caso di impugnazione diretta alla sola modifica della motivazione in mancanza di soccombenza anche parziale:” Il ricorso per cassazione proposto al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata – fermo restando il dispositivo – deve ritenersi inammissibile per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso di specie, la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ex art. 384 c.p.c., comma 2. (Sez. L, Sentenza n. 17159 del 14/08/2020).
In ogni caso occorre precisare che la Corte di Appello di Trento ha motivato il rigetto della domanda di indennizzo di Habitat spa sul solo presupposto dell’assenza di reiterazione del vincolo senza prendere posizione sulla natura espropriativa o conformativa del vincolo, così come risulta dal testo della sentenza impugnata secondo cui ” la prima questione da affrontare in ordine logico riguarda l’eccepita insussistenza del presupposto dell’avvenuta reiterazione del vincolo in questione da parte del Comune di Bolzano”. Il Collegio non si è mai espresso, come riconosce lo stesso Comune nel controricorso all’appello incidentale, sulla natura del vincolo e conseguentemente sul punto non si è formato il giudicato nemmeno implicito come afferma il Comune ricorrente principale. E’ vero che solo i vincoli espropriativi possono essere reiterati, ma nella sentenza impugnata il Collegio non ha motivato in quel senso limitandosi a far valere la ragione più liquida e cioè in assenza di reiterazione nemmeno ha preso posizione sulla natura conformativa o espropriativa del vincolo.
Con ricorso incidentale autonomo la Habitat spa censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L.P. n. 13 del 1997, art. 18 in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39 e D.P.R. n. 670 del 1972, art. 8, n. 5 nonchè artt. 41 e 42 Cost. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè la Corte distrettuale ha affermato che “all’atto di assunzione della Delib. 30 marzo 2010, art. 37 non era ancora scaduto il vincolo” e quindi non spettasse alla Habitat spa alcun indennizzo in mancanza di reiterazione del vincolo.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che solo dopo la scadenza del vincolo e segnatamente “una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del primo di essi” (e non invece “prima della scadenza” come vorrebbe Habitat spa) può essere adottato il provvedimento di reiterazione disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39 che trova applicazione in assenza di specifica regolamentazione a livello provinciale, mentre inconferente risulta il richiamo alla L.P. n. 13 del 1997, art. 18.
Il ricorso incidentale autonomo proposto da Habitat spa è anzitutto improcedibile perchè non è stata allegata la Delib. integrale n. 37 del 30/3/2010 sulla quale si fonda e pertanto difetta di autosufficienza.
In ogni caso il ricorso incidentale autonomo è altresì inammissibile per difetto di interesse in quanto non censura la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti alle pagine 8 e 9 della sentenza della Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano si legge anzitutto che ” alla Delib. n. 37 del 2010 non può attribuirsi efficacia di reiterazione del vincolo sia perchè tale vincolo non era ancora scaduto (*****..) sia, in ogni caso, perchè da tale delibera non emerge la formale volontà del Comune di reiterare il vincolo in questione”. Tale seconda ratio decidendi relativa alla formale volontà del Comune di non reiterare il vincolo non risulta impugnata, il che rende senz’altro inammissibile il ricorso incidentale autonomo.
A tal riguardo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella impugnata sull’ulteriore ed autonoma “ratio decidendi” della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell’attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell’atto, la cui corrispondente censura è stata ritenuta fondata dalla S.C.).
In considerazione di quanto sopra il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale autonomo improcedibile con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed improcedibile il ricorso incidentale autonomo. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Doppio contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater per entrambe le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021