LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16928/2020 proposto da:
B.Y., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Novello, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di CAGLIARI, n. 754/2019, pubblicata il 24 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
1. B.Y., proveniente dal *****, ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che ha rigettato il gravame proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 21 luglio 2016, con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.
2. Il ricorrente ha riferito di avere abbandonato il paese di provenienza perché omosessuale.
3. La Corte di appello ha confermato il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, tenuto conto della contraddittorietà delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale e al giudice all’udienza del 28 giugno 2015 e della dichiarazione scritta fatta pervenire dal Presidente del Movimento Omosessuale Sardo operante a *****, dove il richiedente aveva detto di essersi iscritto; che non sussisteva il rischio di danno grave previsto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), né, alla luce delle fonti internazionali richiamate e aggiornate al 2018, sussisteva il pericolo di un conflitto armato ai sensi dell’art. 14, lett. c) decreto citato; quanto alla protezione umanitaria non sussistevano particolari condizioni di vulnerabilità, né poteva invocarsi l’orientamento sessuale, data la non credibilità del ricorrente.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, per non avere il tribunale (rectius: Corte di appello) applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).
1.3 Nel caso in esame, la Corte di appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha affermato, con un iter argomentativo che non è stato minimamente censurato, che il racconto dell’appellante non era credibile, tenuto conto della contraddittorietà delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale e al giudice, all’udienza del 28 giugno 2015, e della dichiarazione scritta fatta pervenire dal Presidente del Movimento Omosessuale Sardo operante a *****, dove il richiedente aveva detto di essersi iscritto, che aveva riferito, che dopo due incontri con il ricorrente, aveva ritenuto che il caso in esame non appariva ricondursi alle tematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
1.4 Questa Corte, anche di recente, ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, affermando che il richiedente ha l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova; ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere – dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente (Cass., 14 agosto 2020, n. 17185; Cass., 9 luglio 2019, n. 18431).
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), per non avere il tribunale (rectius: Corte di appello), riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero.
2.1 Il motivo, riguardante specificamente la fattispecie di cui alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, è inammissibile, perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del *****, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, alle pagine 8 – 12 del provvedimento impugnato, con il richiamo di plurime fonti aggiornate al 2018, avendo specificato che nella zona di provenienza del richiedente non si assisteva ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata, tenuto conto del progressivo intervento del nuovo governo e del suo impegno a riformare diverse leggi repressive e le forze di sicurezza, come l’abolizione della pena di morte.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 32 e 8 per non avere valutato la gravità dell’attuale situazione della ***** (rectius: *****), correlandola alla situazione personale di omosessualità del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
3.2 Il ricorrente fonda, infatti, la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che, come già detto, sono state ritenute non credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità.
3.3 Questa Corte, di recente, ha affermato che in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).
4. In conclusione, il rigetto va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021