Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38623 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24254/2020 proposto da:

H.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Mariagrazia Stigliano, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BARI, n. 854/2020, pubblicata in data 1 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. H.O., proveniente dalla ***** (*****), ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che ha rigettato il gravame proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 24 dicembre 2917, con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.

2. Il ricorrente ha dichiarato di essere nato a *****, ma di essere vissuto ad ***** (*****) e di essersi allontanato dal paese di origine, perché, convertitosi al cristianesimo, aveva cominciato ad avere problemi con il padre, che lo aveva anche accoltellato alla spalla destra il 2 ottobre 2014.

3. La Corte di appello ha ritenuto il racconto dell’appellante generico e poco circostanziato, relativo ad un vicenda endofamilare, rimasta isolata; che, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, non sussisteva il rischio di danno grave previsto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), né, alla luce delle fonti internazionali richiamate e aggiornate al 2019, sussisteva il pericolo di un conflitto armato ai sensi dell’art. 14, lett. c), del decreto citato; quanto alla protezione umanitaria non sussistevano particolari condizioni di vulnerabilità, quali stati patologici di rilievo e l’età, non risultando, peraltro che il livello sanitario nel sud della ***** fosse inidoneo a garantire cure adeguate.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della fede cattolica professata dal ricorrente e la pericolosità per lo stesso di fare ritorno in ***** e la nullità della sentenza per omessa motivazione.

1.1 Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello preso in esame la professione della fede religiosa da parte del ricorrente e il fatto che lo stesso si fosse convertito al Cristianesimo, ritenendo, tuttavia, proprio sulla base di quanto raccontato dall’appellante, che il problema era nato con il padre, che non aveva accettato questa conversione da parte del figlio e che era, quindi di natura endofamiliare; che si trattava, inoltre, di un episodio isolato, che non poteva assurgere ad un vero e proprio status di persecuzione.

1.2 E’ utile, al riguardo, precisare che questa Corte, anche di recente, ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la “cooperazione istruttoria” consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacché, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5)” (Cass., 9 luglio 2019, n. 18431).

Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e della Direttiva 2004/83/CE (recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007), avendo la Corte di appello ricondotto il racconto del richiedente ad una vicenda privata, pur avendo questi riferito di essere stato accoltellato dal padre.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 257 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e degli artt. 2 e 3 della CEDU, essendo la sentenza errata, laddove ha ritenuto la natura personale del pericolo denunciato.

3.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati, dovendosi richiamare, al riguardo, l’orientamento di questa Corte secondo cui la nozione di trattamento umano e degradante, anche se non può essere confinata al caso in cui il pericolo di danno grave provenga da agenti non statali, ma ricomprende pure le ipotesi in cui il pericolo scaturisca da soggetti privati, richiede, tuttavia, che nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, (Cass., 24 febbraio 2021, n. 5018; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26823).

Tale circostanza, nel caso in esame, non è stata allegata dal ricorrente, il quale non ha mai riferito di essersi rivolto alle forze dell’ordine e di non avere ricevuto tutela, ma ha raccontato di essere andato a vivere con lo zio materno e di non essere più andato a scuola. La Corte di appello, dunque, correttamente ha affermato che tenuto conto della situazione individuale del richiedente, non sussisteva il pericolo che lo stesso fosse sottoposto a condanna a morte o a tortura. 4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e 8 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte di appello rispettato il dovere di cooperazione istruttoria, trascurando di procedere in modo adeguato ed esaustivo all’analisi delle fonti di informazione sulle condizioni del paese di provenienza.

4.1 Il motivo, riguardante specificamente la fattispecie di cui alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, è inammissibile, perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della *****, *****, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, alle pagine 9 e 10 del provvedimento impugnato, con il richiamo di fonti aggiornate al 2018, avendo specificato che nella zona di provenienza del richiedente non si assisteva ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata, dove si assisteva solo a contrasti tra forze statali e gruppi armati in lite per l’utilizzo delle risorse petrolifere e che le violenze indiscriminate di ***** erano limitate nella zona nord-est della ***** (si precisa che la fonte richiamata dal ricorrente, a pagina 10 del ricorso per cassazione, del 19 agosto 2020, è successiva alla data della camera di consiglio della sentenza impugnata).

4.2 Mette conto rilevare, inoltre, che questa Corte, anche di recente, ha precisato che, in tema di protezione internazionale, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza – tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento – correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma (Cass., 2 marzo 2021, nn. 5675 e 5676).

5. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo la Corte omesso di verificare, tramite l’audizione, il fatto che l’appellante avesse deciso di lasciare il paese dopo due anni dall’accoltellamento, ritenendolo pertanto un episodio isolato.

5.1 n motivo è infondato, perché l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass., 29 maggio 2019, n. 14600).

Quest’ultimo, ovviamente, ha facoltà di assumere l’audizione del richiedente asilo, ma in base alla previsione generale del codice di rito che, consente al giudice di procedere al libero interrogatorio delle parti ai sensi dell’art. 117 c.p.c., e dunque per scelta discrezionale non sindacabile in cassazione, dato che le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (Cass., 26 agosto 2003, n. 12500; Cass., 22 luglio 2010, n. 17239).

6. In conclusione, il rigetto va rigettato.

Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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