LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13766-2020 proposto da:
R.F., F.A., F.L., domiciliate in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati FILIBERTO RENDINA e GUIDO BELMONTE;
– ricorrenti –
contro
E – DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO MAZZULLO e ANTONIO DI CAPRIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4106/2019 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata, in data 28/09/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
F.A. e F.L. e il loro difensore distrattario avvocato R.F. impugnano, con un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 4106 del 2019 della Corte di Appello di Napoli, di rigetto, con condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per Euro 1.500,00, della loro impugnazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli che dichiarava inammissibile una loro istanza di riassunzione del procedimento esecutivo n. 2809 del 2010.
Resiste con controricorso Enel Distribuzione s.p.a.
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..
La proposta, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
La sola parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.
L’impugnazione per cassazione è manifestamente inammissibile, per decorso del termine lungo, in quanto la sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata pubblica il 31/07/2019 e, quindi, il termine semestrale, di cui all’art. 327 c.p.c., per impugnare in cassazione veniva a scadere il *****, ossia il giorno prima dell’entrata in vigore della sospensione dei termini alla quale i ricorrenti fanno riferimento, ossia la sospensione dovuta all’emergenza per la pandemia da COVID 19, e segnatamente quella disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40.
Parte ricorrente prospetta, altresì, una preventiva questione di legittimità costituzionale, di difficile comprensione e comunque manifestamente infondata, in quanto per apprezzarla occorrerebbe far decorrere il termine lungo d’impugnazione non dalla pubblicazione della sentenza bensì dalla sua comunicazione, con una forzatura in alcun modo praticabile della lettera della legge processuale.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non trattandosi di impugnazione connotata da mala fede o colpa grave (Sez. U n. 09912 del 20/04/2018 Rv. 648130 – 02).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente l pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021