Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38628 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6496-2021 proposto da:

F.P.L., rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO LUIGI FIUMARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato il 27/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato F.P.L. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. ***** reso il ***** dalla Corte d’Appello di Messina.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

La Corte d’appello di Messina, rigettando l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposta dall’avvocato F.P.L. avverso il decreto del magistrato designato, ha respinto la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale ed alla Corte d’appello di Messina dal dicembre 2000 al settembre 2018. Il giudizio presupposto aveva avuto ad oggetto una pretesa risarcitoria per danni conseguenti ad un sinistro stradale. I giudici dell’equa riparazione hanno evidenziato come la sentenza d’appello conclusiva del giudizio presupposto avesse ritenuto la carenza di interesse ad agire del F., avendo questi ottenuto poco dopo la notifica dell’atto di citazione e prima ancora della sua costituzione ben più di quanto gli spettasse, con conseguente soddisfazione della sua pretesa risarcitoria e venir meno anche dell’interesse al giudizio pendente.

Il primo motivo del ricorso dell’avvocato F.P.L. denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e l’omessa ed insufficiente motivazione.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione ed errata applicazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, dell’art. 6CEDU, e dell’art. 111 Cost..

Le censure ripercorrono l’iter del giudizio presupposto per avvalorare la conclusione del proprio interesse alla lite.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e sono inammissibili.

La Corte d’appello di Messina ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, e il ricorrente non offre elementi per mutare tale orientamento, come suppone lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

La Corte d’Appello di Messina, nell’ambito dell’apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito (che rimane sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), ha ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo in capo all’avvocato F.P.L., avendo questi ottenuto poco dopo la notifica dell’atto di citazione e prima ancora della sua costituzione in giudizio ben più di quanto gli spettasse, con conseguente soddisfazione della sua pretesa risarcitoria e venir meno anche dell’interesse al giudizio pendente. In forza di tale apprezzamento di fatto, la Corte d’Appello di Messina ha quindi negato, nel caso concreto, l’esistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo civile presupposto.

Al fine di contrastare la ravvisabilità di un disinteresse alla lite, il ricorrente si limita ad allegare il succedersi delle vicende processuali, enunciando fatti che, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non rivelano carattere di decisività (intesa come idoneità a determinare con certezza un esito diverso della controversia); neppure viene indicato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, “come” e “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti davanti alla Corte d’appello di Messina.

Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, già nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dapprima dalla L. n. 134 del 2012, e poi dalla L. n. 208 del 2015, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6: sicché, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale a meno che, tuttavia, non ricorrano, nel caso concreto, proprio come nella specie considerato dalla Corte d’Appello di Messina, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dall’interessato (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 1, 26/09/2008, n. 24269; Cass. Sez. 1, 16/12/2010, n. 25519; Cass. Sez. 2, 17/10/2019, n. 26497; Cass. Sez. 6 – 2, 21/06/2021, n. 17684).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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