LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9981/2019 proposto da:
S.H.S.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Michele Robustini, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 335/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 da Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
S.H.S.M., nato in *****, impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Campobasso, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per motivi economici, perchè il lavoro dei suoi genitori non permetteva di soddisfare le esigenze di vita.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso avverso tale decisione, dichiarando manifestamente infondata la richiesta, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 28 ter come mod., e con ciò ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio già concessa.
Il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. G). Sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito a detta norma un contenuto prescrittivo illegittimamente restrittivo, tale da far ritenere la domanda spiegata dal ricorrente come estranea al perimetro della normativa in materia di protezione internazionale e si duole che, pur avendo il Tribunale proceduto al suo ascolto, non si sia informato dettagliatamente sul suo caso.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che la mera allegazione della situazione di grave difficoltà economica e sociale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi ove fosse rimpatriato nel Paese di provenienza, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme previste (Cass. n. 3681 del 07/02/2019; Cass. n. 18783 del 10/09/2020) di guisa che la statuizione del Tribunale risulta immune da vizi.
Giova osservare, inoltre che il Tribunale ha proceduto anche all’ascolto del richiedente e che questi, nel motivo non ha illustrato alcun elemento di fatto di cui sia stato omesso l’esame (Cass. n. 3340 del 5/2/2019), mentre, quanto alla censura circa il mancato esercizio del dovere di collaborazione istruttoria del giudice, deve rammentarsi che esso sussiste nella misura in cui vi sia stata una adeguata allegazione della parte, circostanza che si deve escludere nella specie, giacchè il ricorrente non ha illustrato alcun profilo individualizzante suscettibile di approfondimento tempestivamente dedotto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 74, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, comma 1, art. 125, comma 2 e art. 136, comma 2 e si duole della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta dal Tribunale per manifesta infondatezza della richiesta (L. n. 25 del 2008, ex art. 28 ter), ritenuta ingiusta.
Il motivo è inammissibile perchè la questione deve essere fatto valere in sede di opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 (Cass. n. 3028/2018, Cass. n. 10487/2020).
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021