Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38631 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25064/2020 R.G., proposto da:

F.S., rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avv. Ottavio Brocato, con domicilio in Cefalù, Via Prestisimone n. 2.

– ricorrente –

contro

T.M. rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio in Cassino, Piazza S. Giovanni n. 32.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2058/2020, pubblicata in data 24.4.2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Su ricorso dell’avv. T., il Tribunale di Cassino ha ingiunto all’Avv. F. il pagamento della somma di Euro 3.651,95, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di competenze per l’attività professionale svolta, in forza di un rapporto di mandato intercorrente tra i due difensori, in favore di A.M..

L’ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo di non aver mai conferito incarico all’Avv. T., che peraltro aveva operato come semplice domiciliatario, facendo presente che il cliente aveva conferito la procura ad entrambi i legali.

Esaurita la trattazione, all’esito il tribunale ha accolto l’opposizione revocando l’ingiunzione di pagamento, con rigetto della domanda monitoria.

La sentenza è stata riformata in appello, evidenziando che il nominativo del difensore era stato reperito dall’avv. F. sull’agenda legale senza che in passato le parti avessero intrattenuto rapporti e senza che il cliente avesse conferito alcun incarico professionale. L’avv. F., ottenuta la disponibilità dell’avv. T. e autenticata la firma dei cliente, in data ***** aveva inoltrato al collega istanza di ammissione al passivo ed il relativo fascicolo per il deposito in cancelleria, aggiungendo, con successiva nota del *****, in replica ad alcuni rilievi formulati dal collega, specifiche istruzioni affinché l’istanza fosse modificata prima del deposito. Da tali circostanze, poteva dedursi, ad avviso del giudice distrettuale, che le parti “avevano concluso un contratto di mandato ove l’Avv. F. aveva assunto la posizione di mandante e l’Avv. T. quello di mandatario, nell’interesse del cliente A.M.”.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. F.S. con ricorso tre motivi, cui l’avv. T.N. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 83,115 e 116 c.p.c., degli artt. 1362, 2727, 2697 e 1703 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte di merito tenuto conto dell’avvenuto rilascio della procura congiunta ai due difensori, circostanza da cui derivava la presunzione che fosse stato il cliente e non l’altro difensore ad aver conferito il mandato professionale. Non poteva ritenersi decisivo il modo in cui era stato espletato il patrocinio, trattandosi di mera modalità di esecuzione del contratto.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1703 e 1709 c.c. e dell’art. 2234 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la pronuncia ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento di un acconto da parte dell’assistito, elemento che invece provava che questi e non il ricorrente aveva conferito il mandato professionale, dovendosi sempre presumere l’onerosità del mandato.

Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza non abbia esaminato e valorizzato la missiva inviata dall’avv. T. in data *****, con cui questi aveva chiesto di trasmettere la propria parcella all’assistito, elemento che provava che il rapporto professionale era intercorso direttamente con il cliente.

I tre motivi devono esaminarsi congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.

Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell’attività del professionista.

Il cliente non si identifica necessariamente con colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, potendo essere tale anche chi, stipulando il relativo contratto, abbia conferito il mandato professionale, restando perciò obbligato al pagamento del corrispettivo (Cass. n. 16261 del 2016; Cass. n. 19596 del 2004; Cass. n. 7309 del 2000).

Se è vero che – per orientamento di questa – nel caso in cui l’incarico sia stato conferito da altro avvocato in favore di un terzo, per individuare il soggetto tenuto al pagamento dell’onorario si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, la suddetta presunzione relativa è tuttavia superabile dalla prova – la cui valutazione compete al giudice di merito e che può trarsi anche da elementi presuntivi – di un distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti.

In tal caso la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi i difensori diviene solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di “dominus” svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato (Cass. n. 7037 del 2020). Nello specifico, ritenendo irrilevante il conferimento della procura congiunta o il pagamento di un acconto, la sentenza ha posto in risalto una pluralità di elementi ritenuti idonei a comprovare le modalità di instaurazione del rapporto contrattuale tra i due difensori, con accertamento in fatto fondato sul rilievo che nessun contatto diretto vi era mai stato con il cliente e che la scelta del difensore era avvenuta ad opera del ricorrente, che aveva intrattenuto sempre rapporti diretti tra le parti.

Anche l’attività professionale – ha precisato la Corte di merito – si era svolta secondo le istruzioni impartite dal ricorrente, senza alcuna interlocuzione diretta con l’assistito.

Ciò posto, la prima censura sollecita – in sostanza – un diverso apprezzamento della risultanze di causa e postula inoltre la decisività del conferimento della procura congiunta, che è invece circostanza solo presuntivamente dimostrativa di un rapporto diretto tra i singoli difensori ed i clienti e che legittimamente può ritenersi superata.

Non sussiste neppure l’omesso esame di fatti decisivi (il pagamento di acconti e la richiesta di trasmissione della parcella al cliente): la parte non può dolersi dell’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando, come nella specie l’accadimento rilevante in causa (la concreta imputabilità del rapporto contrattuale in capo al ricorrente) risulti invece valutato (Cass. s.u. n. 8053 del 2014; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. s.u. n. 5745 del 2017).

Riguardo al secondo e al terzo motivo, la sentenza ha considerato decisive, rispetto alle altre emergenze processuali, le circostanze che – a suo parere – deponevano per un rapporto diretto tra i difensori, conclusione non necessariamente inficiata dal fatto che il cliente avesse concorso a rimborsare una parte delle spese, una volta stabilito che il rapporto professionale intercorreva – sotto il profilo strettamente giuridico- tra i due difensori.

Nessun rilievo assume la presunzione di onerosità del mandato, neppure posta in discussione della Corte distrettuale, che si è limitata ad individuare su quale soggetto gravasse l’obbligo di pagamento. Quanto poi al contenuto della missiva di cui al terzo motivo, il fatto storico del conferimento dell’incarico risulta – come detto – valutato, con conclusioni – assunte sulla base delle restanti acquisizioni motivatamente difformi da quelle auspicate dal ricorrente, non dovendo il giudice dar conto di tutte le risultanze di causa (Cass. n. 8053 del 2014) e non potendo sollecitarsi in questa sede un diverso apprezzamento delle prove.

In definitiva, il ricorso è inammissibile, con regolazione delle spese in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario elle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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